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Rientro capitali esteri: collaborazione volontaria e riduzione delle sanzioni. Come funziona la Voluntary disclosure
martedì 28 gennaio 2014, di
Continua a far parlare di sé il decreto approvato il 24 gennaio scorso sul rientro dei capitali dall’estero. Il Ministero dell’Economia Saccomanni sottolinea che il Voluntary disclosure "non prevede alcuna forma di amnistia o anonimato" come accadeva invece per lo scudo fiscale.
Il quadro normativo per il rientro dei capitali portati illegalmente all’estero è stato definito, adesso si attende una circolare dell’Agenzia delle Entrate che dia le direttive circa le modalità di adesione volontaria al rientro dei capitali e per il pagamento dei relativi debiti tributari.
In attesa delle coordinate applicative del decreto vediamo di cosa si tratta e chi può usufruirne.
Voluntary disclosure
Il decreto sul Voluntary disclosure riguarda la regolarizzazione dei capitali non dichiarati al Fisco italiano e detenuti all’estero. Il decreto prevede che il rientro dei capitali si realizzi grazie alla collaborazione spontanea del contribuente che non sia ancora interessato da una verifica o una ispezione fiscale.
Ad aderire alla Voluntary disclosure possono essere sia persone fisiche che soci di società di persone; la domanda deve essere presentata entro settembre 2015 e riguarda le posizioni fiscali fino al 31 dicembre 2013.
Tali norme per il rientro dei capitali dall’estero prevedono una serie diversificata di riduzioni delle sanzioni, ma anche il pagamento per intero delle imposte. Sotto il profilo penale invece, vengono meno i reati di infedele dichiarazione, mentre per altre ipotesi di reato è prevista un attenuazione del carico penale.
Chi può aderire
Possono aderire al rientro di capitali dall’estero i contribuenti che hanno violato gli obblighi di compilazione del modulo RW. Si tratta di persone fisiche, enti non commerciali, soci di società di persone, persone fisiche titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. I capitali in questione sono tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale anche se frutto di eredità o donazioni esportate illegalmente in un paese estero entro la data del 31 dicembre.
Per attivare la procedura di rientro regolarizzato dei capitali il contribuente deve presentare domanda entro il 30 settembre 2015 corredata da autodichiarazione delle violazioni. Il contribuente deve indicare tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti e detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo.
Tale domanda non può essere presentata dai soggetti già interessati da ispezioni o verifiche fiscali.
Provvedimenti e sanzioni
Il decreto sulla Voluntary disclosure prevede una riduzione delle sanzioni amministrative: per la semplice regolarizzazione la sanzione è ridotta di un quarto, mentre si riduce fino alla metà se il contribuente trasferisce i capitali in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea oppure se si rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere le informazioni al fisco italiano.
Chi aderisce alla regolarizzazione dei capitali esteri non è perseguibile per omessa o infedele dichiarazione, mentre per altri comportamenti fraudolenti come fatture o dichiarazioni false la pena sarà ridotta alla metà.
Al termine della procedura il contribuente è tenuto a versare in un’unica soluzione le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione.