Home > Altro > Archivio > Prospetto informativo disabili: invio telematico entro il 16 maggio

Prospetto informativo disabili: invio telematico entro il 16 maggio

martedì 3 maggio 2016, di Chiara Troncarelli

E’ stata posticipata al 16 maggio 2016 la scadenza dell’invio del prospetto informativo disabili in attuazione delle modifiche sul collocamento mirato e sulle modalità di computo dei lavoratori introdotte dai decreti collegati al Jobs Act.

Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi dell’esonero autocertificato dovrà compilare l’apposita sezione “esonero” del prospetto informativo entro il 1° luglio 2016.

Cos’è il “Prospetto informativo disabili”?

Il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro, che hanno in azienda 15 o più dipendenti che costituiscono la base di computo, devono presentare al servizio provinciale competente indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile o appartenente alle altre categorie protette, così come previsto dalla Legge n. 68/99 che detta le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Scopo del prospetto è quello di fornire all’Ufficio collocamento tutte le informazioni utili per consentire gli inserimenti lavorativi appropriati alle esigenze delle aziende e delle persone destinatarie del collocamento.

Prospetto informativo disabili: come va inviato?

Dal 2008 è stato stabilito l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (incluse anche le Pubbliche Amministrazioni), comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre dell’anno precedente.

Come precisa il Ministero del Lavoro, l’invio del Prospetto deve avvenire solo se vi sono state nuove assunzioni tali da modificare rispetto all’ultimo invio la base di computo dell’azienda stessa.

Una volta effettuato l’invio, viene rilasciata una apposita ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.

Esonero Parziale Autocertificato

Entro il 1° luglio invece dovrà essere inviata l’autocertificazione relativa all’esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili che svolgono attività a rischio elevato, come previsto dall’articolo 3, Legge n. 68/1999.

L’articolo 5, del D. Lgs.14 settembre 2015, n. 151, intervenendo sull’art. 5 della legge n. 68/99, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 2 ed ha introdotto il comma 3-bis, prevedendo che:

“I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”.

Il Decreto Interministeriale 10 marzo 2016, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 2 maggio 2016, chiarisce poi che il datore di lavoro che intende avvalersi dell’esonero autocertificato dovrà compilare l’apposita sezione “esonero” del prospetto informativo entro il 1° luglio 2016.

Un messaggio, un commento?

moderato a priori

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.

Chi sei?
I tuoi messaggi

Questo form accetta scorciatoie di SPIP [->url] {{bold}} {italic} <quote> <code> e il codice HTML <q> <del> <ins>. Per creare un paragrafo lasciate semplicemente una riga vuota.