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Pronta la tobin tax europea
martedì 6 maggio 2014, di
Dopo la riunione dell’eurogruppo tenutasi in data 5 maggio, sembra oramai chiusa la questione in merito alla tassa sulle transazioni finanziarie. In particolare gli 11 membri europei aderenti introdurranno una eurotax di tipo europeo su azioni e derivati. Prima di tale decisione comunque già il ministro tedesco Schaeuble aveva preannunciato che in merito alle tasse sulle transazioni finanziarie qualcosa sarebbe già stato introdotto a partire da quest’anno, partendo proprio da azioni e derivati.
Oltre che della tobin tax, i paesi europei, hanno anche discusse di ulteriori problematiche di tipo fiscale. In particolare l’Ecofin esaminerà la proposta presentata dalla commissione a novembre 2013, con la quale si prevede di negare la direttiva “madri – figlie” ai dividendi derivanti da strumenti ibridi o schemi elusivi. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2014, ma comunque le parti sperano di raggiungere un accordo di tipo politico in modo da definire la questione in tempi brevi. Nella proposta sono presenti varie norme volte a prevedere un contrasto all’abuso di tassazione e a neutralizzare gli effetti di una doppia non imposizione in relazione ai guadagni degli strumenti ibridi. In tema di abuso la direttiva mira a lasciare comune immutate le disposizioni nazionali utili per evitare frodi ed abusi.
Inoltre la proposta prevede anche l’introduzione di una norma anti abuso prevista dalla Raccomandazione del 2012 in relazione alla pianificazione fiscale aggressiva. La norma in questione prevede che vengano revocati i benefici concessi quando si è in presenza di una costruzione di puro artificio messa in atto al solo fine di eludere la normativa fiscale nazionale.
La norma prevede anche una definizione della “costruzione di puro artificio”,dove, in sintesi , la caratteristica principale è la disgiunzione dalla realtà economica. La preoccupazione maggiore dell’Ecofin in questo caso, è quella di fare in modo che gli Stati nazionali adempiano in maniera corretta e puntuale a quanto previsto dalla direttiva. La stessa prevede anche che l’esenzione in capo alle società madri dei dividendi riguardi anche la mancata deducibilità degli stessi per le società figlie. La norma è volta a contrastare fenomeni di elusione fiscale qualora si abbia a che fare con strumenti ibridi, e cioè con strumenti che presentano caratteristiche di finanziamento del debito e del conferimento di capitale.
Infatti in base a differenti criteri di classificazione gli strumenti ibridi potrebbero essere considerati spese fiscalmente deducibili nel pagante e dividendi esenti nello Stato ove ha sede il percettore ( e di conseguenza si avrebbe una doppia non imposizione di tali tipi di dividendi).