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Permesso di soggiorno per motivi umanitari: come funziona
venerdì 14 giugno 2019, di
Come si chiede il permesso di soggiorno per motivi umanitari? Chi può ottenerlo?
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è un titolo di soggiorno previsto dal nostro ordinamento per disciplinare l’ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio italiano.
Questo istituto è stato creato per salvaguardare tutte le situazioni escluse dalla tutela internazionale, ma non per questo meno meritevoli di tutela, per motivi umanitari seri e comprovati.
Il rilascio o meno del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ed il suo eventuale rinnovo, è rimesso alla volontà del questore o delle Commissioni territoriali, che accertano l’esistenza dei requisiti richiesti. Se questi vengono meno, il richiedente può comunque provare a richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di studio o per motivi familiari.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI
Cos’è
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è il titolo di soggiorno che concede lo Stato italiano agli stranieri che dimostrano gravi motivi umanitari.
Questo tipo di permesso di soggiorno viene concesso quando ricorrono dei motivi umanitari seri - valutati discrezionalmente dal questore - e può essere rilasciato anche quando allo straniero viene negata la protezione internazionale.
In pratica, il permesso di soggiorno per motivi umanitari è un istituto che salvaguarda i diritti degli stranieri che si trovano in particolari situazioni di pericolo e vulnerabilità ed è mirato a risolvere il vuoto di tutela del Testo dell’Immigrazione.
Chi può richiederlo
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere richiesto, anche in mancanza del passaporto, nei seguenti casi:
- a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione della stessa, qualora ricorrono gravi motivi di carattere umanitario;
- quando ricorrono specifici obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
- su richiesta del cittadino straniero, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario (il questore deve verificare la veridicità dei fatti);
- in caso di riconoscimento della protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, cioè in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea;
- in altri casi, ad esempio per i programmi di protezione sociale in favore delle vittime di sfruttamento.
Diritti e facoltà dell’avente diritto
Il cittadino straniero che ottiene il permesso di soggiorno per motivi umanitari può:
- svolgere un’attività lavorativa, sia come lavoratore autonomo che subordinato;
- accedere ai centri di accoglienza SPRAR dei Comuni e a tutte le misure di assistenza sociale previste;
- convertire il permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso per motivi di studio, lavoro o motivi familiari;
- ottenere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza in Italia.
Tuttavia, il permesso per motivi umanitari non consente il ricongiungimento familiare, a meno che il richiedente non sia titolare di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 251 del 2007, che al momento del rinnovo deve essere convertito in una protezione sussidiaria.
Durata e rinnovo
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha una durata variabile a seconda delle necessità di chi ne richiede il rilascio. In ogni caso, la sua durata oscilla tra i 6 mesi e i 2 anni. Quando viene rilasciato a seguito della procedura internazionale, esso ha sempre una durata biennale, come prescrive l’articolo 14 del DPR n. 21 del 2015.
Al termine del periodo concesso dalle autorità, il richiedente può chiedere in Questura il rinnovo del permesso di soggiorno, ma sempre se persistono i motivi del rilascio. La valutazione è demandata alla Commissione territoriale che ne ha determinato il rilascio originario.
Se il rinnovo non viene concesso, il richiedente può sempre chiedere di convertire il permesso di soggiorno per motivi umanitari in un’altra tipologia di permesso, per motivi di studio e ricerca, per lavoro o per motivi familiari, sempre che ci siano gli specifici requisiti.
Dove richiederlo
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari va richiesto direttamente in Questura, dove è possibile trovare e compilare l’apposito modulo (di cui abbiamo allegato un fac-simile).