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Pensioni: ok dell’INPS per ricalcolo con il criterio del “doppio calcolo”
venerdì 29 aprile 2016, di
Con messaggio n. 1839 del 27 aprile 2016 l’INPS comunica di aver concluso la trattazione di una prima parte di pensioni delle gestioni private aventi una anzianità inferiore a 2080 contributi settimanali al 31 dicembre 2011 e illustra i criteri di elaborazione adottati e che rimarranno validi anche per le ulteriori lavorazioni, in corso di svolgimento.
Tale messaggio arriva dopo che lo stesso Istituto aveva precedentemente spiegato le modalità di ricalcolo delle pensioni effettuato secondo il criterio del doppio calcolo.
Ecco tutte le recenti novità spiegate nel messaggio in materia di pensioni delle gestioni private ricalcolate con il criterio del "doppio calcolo".
Le pensioni ricalcolate con il criterio del doppio calcolo
Con il messaggio di ieri l’INPS comunica di aver concluso la trattazione di una prima tranche di pensioni delle gestioni private aventi una anzianità inferiore a 2080 contributi settimanali al 31 dicembre 2011 ricalcolate con il criterio del doppio calcolo.
In tale messaggio l’Istituto si occupa inoltre di illustrare i criteri di elaborazione che rimarranno validi anche per le ulteriori lavorazioni di pensioni, in corso di svolgimento.
Nello specifico, per le pensioni oggetto di lavorazione, il ricalcolo con il criterio del doppio calcolo può confermare l’importo attualmente in pagamento, o modificare l’importo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Importante specifica riguarda il fatto che la ricostituzione opera dalla decorrenza originaria, e le procedure:
- effettuano il ricalcolo della pensione dalla decorrenza originaria affiancando il calcolo ex comma 707 al calcolo in essere ai sensi della legge 214/2011;
- individuano il risultato di importo minore.
Nel caso in cui risulti minore il calcolo, vengono portate avanti in modalità parallela entrambi i calcoli di pensione quindi:
- fino alla mensilità di dicembre 2014 continuerà ad essere garantito il calcolo in base alla legge 214/2011;
- dal 1° gennaio 2015 verrà attribuito l’importo del comma 707.
Altri dettagli forniti dall’INPS nel messaggio riguardano le modalità procedurali per gli operatori di sede.
Specifica fondamentale invece riguarda gli interessati del ricalcolo delle pensioni effettuato secondo il criterio del doppio calcolo, ai quali viene inviata la comunicazione di ricalcolo e la notifica del debito con il modello TE08IND.
Le istruzioni per il doppio calcolo delle pensioni
L’INPS con precedente messaggio illustrava pure i criteri per la quantificazione dell’anzianità contributiva utile al calcolo retributivo con il criterio del doppio calcolo di cui al citato comma 707.
Specificando che sono escluse dal ricalcolo con il criterio del doppio calcolo le seguenti pensioni:
- di categoria 024 FS ed ex IPOST, 048–ES, 051–ET, 057–DZ, 063-EL, 037–PM, 040-PMS;
- del comparto militare;
- di spettacolo e sport;
- in convenzione internazionale;
- corrisposte alle vittime del terrorismo;
- in totalizzazione e cumulo.
In pratica, ai fini dell’individuazione dell’importo di pensione da porre in pagamento con il doppio calcolo a partire dal 1° gennaio 2015, le procedure effettuano i due calcoli: sia con l’applicazione della legge 214/2011, sia con l’applicazione del comma 707 legge 190/2014.
Una volta eseguiti i calcoli il sistema stesso, individua quindi l’importo che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.