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Pensione 2014 per i commercialisti: le istruzioni della CNPADC
mercoledì 20 novembre 2013, di
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC), nata nel 1963 come parte della P.A., ma privatizzata in seguito al D.Lgs. n. 509/1994, è l’ente che si occupa, in autonomia gestionale, organizzativa e contabile, del sistema previdenziale dei Dottori Commercialisti iscritti all’Albo. Conta circa 57.000 iscritti, di cui 6.000 pensionati.
Consultando il sito della Cassa, abbiamo estrapolato le istruzioni della CNPADC per la pensione 2014 per i commercialisti. Qualora ci dovessero essere dei cambiamenti, vi terremo aggiornati sulle eventuali novità.
Il modulo per la domanda di pensione è comune per la pensione di vecchiaia, la pensione di vecchiaia anticipata e la pensione unica contributiva ed è disponibile cliccando QUI.
Pensione di vecchiaia
I requisiti per l’erogazione della pensione di vecchiaia, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti medesimi, sono riassunti nella seguente tabella.
Pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità)
La pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità), che decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, è erogata coloro che abbiano maturato i requisiti dell’età anagrafica e di effettiva iscrizione e contribuzione così come indicati nella tabella.
La pensione di vecchiaia anticipata è compatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.
Pensione unica contributiva
Dal 1 gennaio 2004, i commercialisti iscritti alla Cassa, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003, che non possano far valere per il periodo fino al 31/12/2003 annualità di iscrizione e contribuzione utili ai fini previdenziali, ad esclusione dei periodi eventualmente ripristinati successivamente al 01/01/2004, la cui anzianità di iscrizione e contribuzione sia pari o superiore a 5 anni, hanno diritto, su domanda, al compimento di 62 anni di età, alla pensione unica contributiva annua (reversibile ai superstiti), che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Se l’importo della pensione annua è minore di 2.000 euro, il richiedente può fare domanda, in sostituzione del trattamento pensionistico, per la liquidazione del montante contributivo maturato.
Come viene determinata la pensione?
Come stabilisce il Regolamento di disciplina del regime previdenziale (aggiornato al 07/03/2013), l’importo della pensione annua, per le anzianità contributive maturate a partire dall’anno 2004, è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo.
Il montante contributivo individuale è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione.
In particolare la pensione di coloro che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando una quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1 gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, secondo le disposizioni della seguente tabella.
Per gli iscritti la cui anzianità contributiva al 31/12/2003 è costituita da un numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione inferiore al numero di anni coincidenti con il periodo di riferimento, il calcolo della media reddituale è effettuato sulla base del numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
L’importo delle pensioni erogate dalla Cassa è perequato a partire dal 1° gennai o di ogni anno, in proporzione alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall’ISTAT, secondo i parametri della tabella e, secondo il Regolamento, non può comunque essere inferiore al limite superiore riferito alla pensione perequata corrispondente alla fascia immediatamente precedente della medesima tabella.
Supplemento di pensione
Il supplemento di pensione spetta a coloro che dopo il riconoscimento della pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità e di pensione unica contributiva abbiano ripreso o continuato l’attività professionale per almeno cinque anni o a coloro che, dopo il riconoscimento di uno o più supplementi quinquennali, cessino dall’iscrizione alla Cassa con un periodo di contribuzione inferiore a 5 anni.
E’ possibile consultare il modello cliccando QUI.
Per informazioni più dettagliate vi invitiamo a consultare il Regolamento di disciplina del regime previdenziale o il sito della Cassa dei Dottori Commercialisti (CNPADC).




