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Onorario avvocato: non ne ha diritto chi si difende da solo senza indicare la qualifica

giovedì 24 gennaio 2019, di Isabella Policarpio

La Corte di Cassazione (nella sentenza qui sotto allegata) ha precisato che nei casi in cui l’avvocato può difendersi da solo, ex articolo 82 del Codice di procedura civile, egli ha diritto alla liquidazione dell’onorario solo se dichiara espressamente a quale titolo partecipa al giudizio.

Di conseguenza, chi omette questa dichiarazione non ha diritto a ricevere il compenso. Vediamo il caso di specie.

Il caso

La pronuncia della Corte di Cassazione prende le mosse dalla decisione del giudice di primo grado di liquidare solamente le spese del contributo unificato ad un avvocato che si era difeso da solo in giudizio, escludendo la liquidazione dell’onorario.

La decisione era stata confermata anche in Appello, sulla base del fatto che l’avvocato in questione aveva omesso di dichiarare esplicitamente in giudizio a che titolo stesse partecipando. In pratica, il ricorrente non aveva dichiarato in nessun atto della causa di avere la qualità necessaria e la volontà di svolgere la difesa di sé stesso autonomamente.

Dunque l’avvocato aveva proposto il ricorso in Cassazione ritenendo ingiusta la decisione del giudice. Tuttavia gli ermellini hanno rigettato il ricorso, con le argomentazioni che andremo a vedere (esplicitate nella sentenza allegata).

La decisione della Corte di Cassazione

Il caso in questione è arrivato innanzi alla Corte di Cassazione che ha rigettato la richiesta dell’avvocato con l’ordinanza n. 1518 del 2019 (allegata alla fine dell’articolo).

L’argomentazione della Cassazione è la seguente: l’avvocato non ha diritto alla liquidazione dell’onorario se omette di specificare a quale titolo intende partecipare al processo. Infatti, quando è concessa alla parte la possibilità di difendersi autonomamente, l’interessato ha l’onere di dichiarare che in quella circostanza sta rivestendo il ruolo di avvocato di sé stesso, ciò ai sensi dell’articolo 86 del Codice di procedura civile.

In passato (Cassazione n. 23847/2008) la Corte di Cassazione aveva stabilito che l’avvocato che si difende da solo svolge comunque un ruolo di natura professionale e questo gli conferisce il diritto a ricevere la liquidazione giudiziale dei compensi per la sua prestazione.

Ma ciò è possibile solo se la parte abilitata alla difesa personale dichiara di volersi avvalere della propria professionalità nell’atto di costituzione in giudizio.

Per maggiori approfondimenti, ecco l’ordinanza della Corte di Cassazione.

Cass. ordinanza 1518/2019
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