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Modello 770/2014: le novità e le istruzioni per la compilazione in vista della proroga
martedì 8 luglio 2014, di
Si avvicina l’ennesima scadenza fiscale per i contribuenti italiani. Entro il 31 luglio infatti, i sostituti d’imposta dovranno presentare il modello 770/2014. Come per gli altri adempimenti e come ogni anno, commercialisti e consulenti del lavoro hanno richiesto una proroga per cercare di districare i numerosi dubbi che circondano la comunicazione. Lo scopo è quello di dare a imprese e professionisti maggior tempo:
"effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni senza dover corrispondere oneri per un ritardo a loro non imputabile".
Questo quanto si legge nella richiesta inviata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro a Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Attualmente dal Governo e dal Fisco nessuna risposta. Sulla questione è invece intervenuta Assonime, Associazione fra le Società italiane per Azioni che, date le numerose incertezze relative al modello 770/2014, ha provveduto a fornire dei chiarimenti attraverso la circolare n.22 del 4 luglio 2014.
I chiarimenti di Assonime
L’associazione si sofferma in particolare sulla parte relativa ai "Dati Fiscali (B), che risulta essere quella che ha subito le maggiori modifiche in seguito alle decisioni prese dal Governo nel corso degli ultimi anni.
Per quanto riguarda il punto 1 - parte B, occorre indicare il totale dei redditi da lavoro dipendente equiparati ed assimilati, per i quali è possibile fruire della detrazione per lavoro dipendente.
Si sottolinea inoltre che, nel caso in cui all’interno del punto 1 siano inseriti i redditi prodotti all’estero, sarà necessario indicare nelle annotazioni (cod. AD) l’ammontare prodotto in ciascuno degli "altri Stati".
Infine, per i redditi scaturiti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, occorre indicare, i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 6.700,00)- Quest’ultima dovrà invece essere inserita nelle annotazioni (cod. AE).
Andando avanti, il "Decreto Lavoro" approvato dal Governo, ha innalzato la percentuale di calcolo dell’acconto Irpef dal 99% al 100%.
Coloro che rideterminano l’importo dell’acconto in base alle nuove cifre, dovranno indicare nelle annotazioni (cod. BA), l’importo della rata ricalcolata.
Modificati, allo scopo di evitare errori i punti 120 e 127. Al loro interno devono essere indicati i dati relativi alla previdenza complementare e. qualora esistessero contributi certificati in più CUD non conguagliati, occorrerà verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme.
A partire dall’anno in corso in inoltre, il sostituto d’imposta ha l’obbligo di compilare le annotazioni (cod. CC), per consentire al contribuente di effettuare dovuta verifica in sede di dichiarazione dei redditi.
La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione negli anni precedenti , sono deducibili dal reddito. A causa di ciò, l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta potrà essere dedotto nei periodi d’imposta successivi. In alternativa il contribuente ha la possibilità di chiedere relativo rimborso.
Parlando del punto 130, si prevede che il sostituto d’imposta indichi nelle annotazioni (cod.CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente.
Nel punto 131 andranno invece inseriti gli importi complessivi degli oneri detraibili, per i quali si usufruisce della detrazione del 19% o del 24%. I primi devono essere inseriti (al lordo) nelle annotazioni (cod. AT), i secondi (sempre al lordo) nelle annotazioni (cod. AZ).
In ultimo, per quanto riguarda i punti da 251 a 255, essi devono contenere gli importi riguardanti le componenti accessorie alla retribuzione corrisposte per incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato.
Nel punto 251 occorrerà indicare la quota della somma erogata per l’incremento della produttività del lavoro fino al limite di 2.500 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, l’interno compenso erogato per lavoro notturno e per le prestazioni di lavoro straordinario, indennità o maggiorazioni di turno; gli sgravi concessi sulle retribuzioni variabili stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Infine nelle annotazioni (cod. BX), si devono inserire le somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale: tale certificazione è estremamente importante in quanto assolve all’obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla Circ. dell’Agenzia delle entrate n. 47 del 2010.