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Modello 730/2015 precompilato: accesso gestione e invio sostituti d’imposta, Caf e professionisti. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

lunedì 16 marzo 2015, di Vittoria Patanè

E’ arrivato il momento della dichiarazione dei redditi. All’interno di un altro articolo abbiamo riportato le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate relative all’accesso diretto del contribuente al modello 730/2015 precompilato.

In questa sede invece vorremmo riportare i chiarimenti e le linee guida dettate dall’Amministrazione finanziaria per coloro che decidono di avvalersi dell’assistenza fiscale di un sostituto d’imposta, di un Caf o di un professionista abilitato.

Modello 730 precompilato: accesso
Una volta ricevuta la delega da parte del contribuente, Caf, sostituti d’imposta e professionisti potranno prendere visione della dichiarazione precompilata, accettarla o modificarle infine inviarla.

I soggetti sopra elencati potranno accedere alla documentazione tramite file o in forma puntuale tramite web.

Per farlo dovranno effettuare la richiesta di accesso a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, di un file contenente l’elenco dei contribuenti che hanno rilasciato la delega.

Il suddetto file dovrà contenere:
 il codice fiscale del contribuente,
 alcuni dati da riscontrare quali quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente (reddito complessivo e l’ammontare del rigo “differenza”),
 gli elementi identificativi della delega e del documento d’identità, a garanzia dell’effettivo conferimento della delega da parte del contribuente.

Una volta ricevuto il file, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione di Caf, sostituti d’imposta e professionisti, il modello 730 precompilato, attraverso il servizio Entratel, entro 5 giorni dalla richiesta.

In via del tutto residuale, per gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, i Caf e i professionisti abilitati, sempre previa acquisizione della delega del contribuente, possono accedere ad una singola dichiarazione precompilata via web, mediante la compilazione di un apposito modulo, disponibile all’interno dell’area autenticata dei servizi telematici (Entratel). Anche in questo caso è necessario indicare i dati sopra riportati. La dichiarazione precompilata richiesta via web viene resa disponibile in tempo reale.

I sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti potranno accedere alle dichiarazioni fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.

Inoltre, in riferimento alla delega, questi soggetti dovranno individuare uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe e ad annotare giornalmente in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite.

Modello 730/2015 precompilato: gestione
Per quanto riguarda la gestione del modello 730 precompilato, Caf e professionisti, l’Agenzia ricorda che il termine fissato per la presentazione è il 7 luglio e sarà il contribuente se scegliere di presentarla direttamente alle Entrate, attraverso il sito internet, o tramite il sostituto d’imposta oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.
In tale ultimo caso, il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione necessaria affinché l’intermediario possa effettuare le verifiche di conformità tra i dati riportati nella dichiarazione 730 precompilata e la documentazione in possesso del contribuente
(Certificazione Unica, ricevute e fatture, attestati di versamento, ecc.)

Modello 730/2015 precompilato: visto di conformità e invio
I soggetti incaricati dovranno verificare che i dati indicati nella dichiarazione siano conformi a quelli esibiti dal contribuente, provvedendo, in caso contrario, alle necessarie modifiche e integrazioni. Successivamente dovranno rilasciare il visto di conformità e consegnare al contribuente una copia della dichiarazione con prospetto di liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate specifica che:

L’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175 prevede conseguenze diverse in relazione alle attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate a seconda che il contribuente provveda a presentare la dichiarazione direttamente o avvalendosi del sostituto d’imposta oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d’imposta, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:
 non si effettua il controllo documentale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (per l’anno d’imposta 2014, interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
 non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.
I suddetti controlli sono invece effettuati nel caso in cui la dichiarazione precompilata, presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta, contenga modifiche o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

Se invece la presentazione avviene tramite Caf o professionista, indipendentemente dalle modifiche, l’Agenzia effettuerà un controllo documentale su tutti i dati oggetto del visto di conformità. Si prevede inoltre che la richiesta di documentazione sia rivolta direttamente al Caf o al professionista che ha effettuato il controllo.

Inoltre, non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

Modello 730/2015 precompilato: responsabilità
Nel caso in cui il visto di conformità risultasse infedele, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Nel caso in cui dopo l’invio del modello, Caf e Professionisti riscontrino errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il contribuente al fine di procedere all’ elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza. Se il contribuente non vuole presentare un nuovo modello, i soggetti incaricati possono comunicare entro la stessa data i dati rettificati all’Agenzia. In entrambi i casi, la responsabilità si limita al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ricorda infine che:

Proprio per tener conto del diverso livello di responsabilità e dell’importanza del ruolo dei CAF e dei professionisti, nonché per evitare ricadute negative sui prezzi alla clientela con il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 sono stati rimodulati i compensi che lo Stato riconosce per tali attività agli intermediari. Inoltre, l’articolo 7 del decreto legislativo n.175 del 2014 prevede espressamente che l’attuazione delle disposizioni sul modello 730 precompilato non possa comportare un incremento degli
oneri per i cittadini.

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