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Mercato azionario telematico (MTA): i requisiti per la quotazione delle azioni

martedì 26 agosto 2014, di Simone Casavecchia

Borsa Italiana SpA è la società di gestione dei mercati che gestisce i mercati finanziari più importanti, i cui metodi di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana SpA. Il Mercato telematico Azionario (MTA) è sicuramente il più importante tra i mercati gestiti da Borsa Italiana, dove si negoziano, per qualunque quantitativo, azioni, obbligazioni convertibili, warrant e diritti di opzione.
Per quanto riguarda le azioni, gli emittenti delle stesse, di cui viene richiesta la quotazione, devono aver pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci anche consolidati degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo corredato di un giudizio delle società di revisione. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo o se ha dichiarato l’impossibilità di emettere un giudizio.
In via eccezionale, può essere accolto un numero di bilanci inferiore a tre, nel caso in cui gli emittenti non abbiano mai pubblicato o depositato un bilancio annuale; in questo caso possono essere sufficienti le sole scritture contabili pro-forma.

Ai fini della quotazione, le azioni devono avere i seguenti requisiti:

  • capitalizzazione di mercato prevedibile pari a 40 milioni di euro; la Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente;
  • sufficiente diffusione (flottante minimo), che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite presso gli investitori professionali oltre che presso gli investitori non professionali per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; la Borsa italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella indicata sopra. Tale disposizione non si applica alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato. Nel computo della percentuale non si tiene né conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore a sei mesi, né delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che la Borsa Italiana, su istanza motivata dall’emittente, valutate la tipologia di investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Sempre nel computo della percentuale, si tiene sempre conto delle partecipazioni possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali. A i soli fini di tale disposizione, si ha riguardo anche agli OICR di diritto estero non autorizzati alla commercializzazione in Italia.

Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione, non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate o non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione.

Qualora l’emittente richieda per le proprie azioni, la qualifica di azioni STAR, al momento della domanda di ammissione alla quotazione o successivamente alla quotazione, queste stesse azioni devono rispettare requisiti più restrittivi ed avere caratteristiche specifiche, differenti da quelle sopraelencate.

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