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Locazione immobili storico artistici: tassazione IRPEF, IRES, IMU

martedì 19 marzo 2013, di Valentina Pennacchio

Ci siamo occupati delle novità fiscali del contratto di affitto, oggi è la volta della locazione di immobili storico artistici, individuati dall’art. 10 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004), il cui regime di tassazione ha subito modifiche dopo il 31.12.2011, in seguito al D.L. 16/2012 (art.4, comma 5). A riguardo è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare 114/E del 31.12.2012. Vediamo tutte le novità 2013 sulla tassazione IRES, IRPEF e IMU, valevoli per le dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2013, perché le nuove disposizioni decorrono dal 2012.

Ai fini della determinazione dell’acconto del 2013 è stato stabilito che possa essere assunta come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata applicando le nuove regole.

Il regime di tassazione: IRPEF

Ai fini IRPEF, il reddito degli immobili storico artistici dati in locazione è stabilito in misura pari al valore maggiore tra il reddito catastale e l’importo del canone stabilito dal contratto di locazione, decurtato del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. La riduzione sale al 25% per tutti gli immobili storico artistici di Venezia centro, nonché nelle isole di Murano, Burano e Giudecca.

Il regime di tassazione: IRES

Ai fini IRES, per determinare l’imponibile, bisogna confrontare il valore del canone annuo, ridotto del 35%, e quello della rendita catastale, rivalutata (reddito medio ordinario), ridotta del 50%. Suddetta riduzione è applicabile anche ai fini del calcolo del reddito degli immobili di enti non commerciali o persone fisiche non in regime di impresa.

Il regime di tassazione: IMU

Ai fini IMU, che come sappiamo sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati, il valore dell’imposta dovuta è assunto al 50%.
Se l’immobile storico artistico risulta inagibile, inabitabile e, di fatto, inutilizzabile, è prevista un’ulteriore riduzione del 50% sulla base imponibile. Tuttavia, il MEF chiarisce che “non appare coerente con la logica della norma” cumulare le due tipologie di agevolazioni.

Per riassumere

Tipologia di immobile Trattamento imposte dirette
Immobili locati posseduti da persone fisiche non in regime di impresa IRPEF e addizionali calcolate sul maggiore importo tra canone annuo ridotto del 35% e reddito medio ordinario ridotto del 50%
Immobili non locati posseduti da persone fisiche non in regime di impresa IRPEF e addizionali assorbite dall’IMU
Immobili locati posseduti da soggetti IRES IRES sul maggiore importo tra canone annuo, ridotto del 35% e reddito medio ordinario ridotto del 50%
Immobili locati posseduti da enti non commerciali IRES sul maggiore importo tra canone annuo, ridotto del 35% e reddito medio ordinario ridotto del 50%

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