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L’IMU sostituisce l’IRPEF? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate

mercoledì 13 marzo 2013, di Valentina Pennacchio

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013 è intervenuta a chiarire il rapporto tra l’IMU e le altre imposte sui redditi. In particolare il dubbio è: l’IMU sostituisce l’IRPEF? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate: l’IMU, indeducibile dalla base imponibile dell’IRPEF, dall’IRES e dall’IRAP, a decorrere dal 2012, ha sostituito l’ICI e, “per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati”. Vediamo nel dettaglio tutti i casi individuati dall’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 5/E dell’11 marzo 213

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dell’IMU ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo e su quella delle deduzioni e delle detrazioni rapportate ad esso, salvo diverse disposizioni.

Nonostante l’IMU non sia un’imposta sul reddito, sostituisce l’IRPEF “mediante l’esclusione, dalla base imponibile dell’IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU”.

Quando l’IMU sostituisce l’IRPEF?

Con l’espressione “beni non locati” si intendono sia terreni, che fabbricati, quindi l’effetto sostitutivo trova attuazione sui redditi fondiari rivenienti dai terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati. Tra gli immobili non locati rientrano invece: quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo del professionista.

Quando non si produce l’effetto sostitutivo? Restano soggetti alle ordinarie imposte erariali sui redditi:

  • il reddito agrario (art. 32 TUIR);
  • i redditi fondiari diversi da quelli soggetti alla cedolare secca;
  • i redditi provenienti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 TUIR);
  • i redditi degli immobili in possesso dai soggetti passivi dell’IRES.

L’IRPEF si applica sia sugli immobili esenti dall’imposta municipale propria, come

  • i terreni incolti che hanno le caratteristiche sancite dal d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lettera h);
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale del d.l. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani.

Sia nei casi in cui gli immobili non producono redditi fondiari, quindi:

  • ai redditi provenienti da terreni dati in affitto per usi non agricoli,
  • alle indennità di occupazione.

Un caso particolare: locazione di una parte dell’abitazione principale

Abbiamo detto che l’IMU sostituisce l’IRPEF in riferimento a beni non locati, quando succede quanto viene affittata dolo una parte dell’abitazione principale?

L’Agenzia delle Entrate risponde che:

“Debba applicarsi la sola IMU nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca)”.

Sono invece tenute sia l’IMU, che l’IRPEF, o la cedolare secca, nei casi in cui il canone di locazione abbia valore superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

Effetti sulla dichiarazione dei redditi

I contribuenti che hanno solo redditi assoggettati all’IRPEF e relative addizionali, regionali e comunali, dovute per redditi fondiari concernenti i beni non locati, imposte sostitute dall’IMU per la componente immobiliare, non devono presentare la dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia scrive:

“Considerato che i redditi derivanti da immobili non affittati o non locati per i quali è dovuta solo l’IMU non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, nel verificare il superamento del limite di 500 euro non bisogna considerare i redditi degli immobili per i quali è dovuta
solo l’IMU”.

I contribuenti sono obbligati ad indicare nel Modello 730/2013 o nel Modello Unico 2013 PF, rispettivamente nei quadri A e B e in quelli RA e RB, inerenti ai redditi dei terreni e a quelli dei fabbricati, tutti i dati relativi ai terreni e fabbricati posseduti, anche quelli “i cui redditi sono sostituiti dalla cedolare secca e dall’IMU”.

Tuttavia, se possiedono anche altri redditi devono verificare nelle istruzioni dei modelli suddetti (730/2013 e Unico PF) se la propria particolare situazione possa rientrare nei casi di esonero.

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