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Leasing abitativo: si può sospendere il canone? E se l’utilizzatore non paga?

giovedì 14 gennaio 2016, di Rosaria Vincelli

Il leasing abitativo, introdotto Legge di Stabilità 2016, può rappresentare un ottimo strumento per agevolare i soggetti che non riescono a sostenere un’ingente spesa per l’acquisto della prima casa.
Ma è possibile sospendere il pagamento dei canoni di locazione? Nel caso di inadempienza da parte dell’inquilino cosa può fare la banca o la società di leasing? Ecco quello tutto quello che c’è da sapere.

Leasing abitativo: le condizioni per la sospensione del canone

Il contratto di leasing abitativo, così come stabilito dal’art. 1, comma 79 della Legge di Stabilità 2016, fornisce all’utilizzatore il diritto inderogabile di chiedere la sospensione del pagamento del canone, ma solo al verificarsi di due condizioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, la richiesta di sospensione è esclusa nei casi di dimissioni del dipendente non determinate da un comportamento colpevole dell’azienda, raggiungimento dei limiti di età con diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia o di anzianità, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • cessazione del rapporto di agenzia, rappresentanza commerciale, collaborazione che seppure non di tipo subordinato siano caratterizzati da un prestazione d’opera continuativa e coordinata, ad eccezione dei casi previsti anche per la cessazione del rapporto di lavoro di tipo subordinato.

La sospensione del pagamento del canone può essere richiesta una sola volta durante la vigenza del contratto e per un periodo non superiore a 12 mesi.

Terminato il periodo di sospensione il pagamento del canone riprende con le condizioni iniziali, a meno che le parti non stabiliscano condizioni differenti e la durata del contratto di leasing viene prolungata per lo stesso periodo di mancata corresponsione dei canoni.

Importi del maxi canone iniziale e dei canoni periodici
La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che l’ammontare del canone può essere stabilito liberamente dalle parti in base alle rispettive esigenze.
Può essere pattuito, inoltre, anche maxicanone iniziale, che può giungere fino al 15% del costo del’immobile pattuito e va a ridurre i l’importo dei canoni periodici.

Leasing abitativo: utilizzatore inadempiente

Il caso dell’inadempienza dell’utilizzatore viene disciplinato dal’art. 1, comma 78 della Legge di Stabilità 2016 il quale nulla dice sull’entità dell’inadempimento, il che lascia pensare che anche la mancata corresponsione di una sola rata legittima la banca o la società di leasing a rivalersi sull’utilizzatore chiedendo la risoluzione del contratto ed il rilascio dell’immobile.

Nel caso in cui la banca (o la società di leasing) decida di procedere alla vendita dell’immobile rilasciato deve farlo rispettando “i valori di mercato e i criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore”.

Se la banca (o la società di leasing) effettua la vendita è tenuta a corrispondere al’utilizzatore il ricavato da cui, però, vanno detratti:

  • i canoni scaduti e non versati fino al momento della risoluzione contrattuale;
  • i canoni che devono ancora scadere (attualizzati);
  • il prezzo stabilito per l’acquisto finale dell’immobile.

Leasing abitativo: cos’è?

Il leasing abitativo è un istituto introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1. commi 76 e ss., in vigore dal primo gennaio 2016) il quale prevede che un soggetto, solitamente una banca o una società di leasing, concede in uso un immobile ad un altro soggetto, l’utilizzatore (inquilino), al fine di utilizzarlo come abitazione principale.

Terminato il periodo di validità del contratto di leasing, l’utilizzatore può decidere se rinnovare il contratto, lasciare l’immobile oppure riscattarlo, ossia acquistarlo pagando alla banca od alla società la somma restante del valore del bene, scorporando i canoni di affitto già corrisposti mensilmente.

E’ un ottimo strumento che avvantaggia chi, dovendo acquistare un’abitazione, non ha a disposizione la somma necessaria.
Certo il problema non viene eliminato del tutto, ma solo ritardato poiché l’utilizzatore dovrà, scaduto il contratto di leasing, versare l’intera somma per procedere all’acquisto e quindi ottenere il diritto di proprietà sul bene (Leasing abitativo: come funziona a requisiti per chiederlo).

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