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Irap 2015: autonomi e professionisti, chi deve pagare e chi no? Ecco la guida
giovedì 8 gennaio 2015, di
Le ultime pronunce della giurisprudenza tributaria riguardo al pagamento IRAP chiariscono chi deve pagare e chi è invece è esonerato. Secondo quanto si legge nei documenti, è la presenza dell’autonoma organizzazione infatti a creare le basi per l’obbligo di pagamento.
Irap 2015: studi associati
Secondo l’ordinanza 27 ordinanza 27007 del 2014 uno studio associato di un professionista porta a presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi atta a far scattare l’obbligo di pagamento dell’Irap. Per evitare di versare il contribuente dovrà dimostrare che il reddito deriva dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Irap 2015: dipendenti
In base all sentenza 26982/2014,e all’ordinanza 26991/2014 la presenza di un dipendente non determina automaticamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione. In questo caso, il pagamento dell’Irap è determinato dalla misura in cui il dipendente crea valore aggiunto rispetto all’attività dell’autonomo o del professionista. La rilevanza c’è nel caso in cui il lavoro del dipendente concorre a potenziare l’attività produttiva. Non è invece rilevante ai fini Irap invece, la presenza di un lavoratore subordinato che, per esempio, risponda al telefono mentre il medico effettua le visite.
Irap 2015: fatturato
La Cassazione stabilisce che la sussistenza dell’autonoma organizzazione e quindi l’obbligo di pagare l’Irap non può essere determinata dalla vastità della clientela. Per stabile se esiste un’autonoma organizzazione, sarà necessario impiegare beni eccedenti il minimo indispensabile e le prestazioni dei terzi devono essere rilevanti al conseguimento del reddito.
Irap 2015: amministratori, revisori e sindaci
Le ordinanze 20190/2012 e 27983/2011 stabiliscono che la remunerazione di amministratori, sindaci, revisori di società e commissario giudiziale, siano soggette a Irap nel caso in cui chi le pone in essere si avvalga di un’organizzazione autonoma. In caso contrario non sarà necessario versare l’Irap.