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Incentivo assunzione giovani: che cos’è? quant’è? Chi può usufruirne? Tutte le informazioni

mercoledì 25 settembre 2013, di Vittoria Patanè

L’incentivo assunzione per i disoccupati under 30 senza diploma è stato introdotto dalla legge n.99 del 9 agosto 2013. L’INPS pochi giorni fa, attraverso la circolare n.131, ha deciso di dare alcuni chiarimenti sul bonus da 650 euro previsto dal decreto occupazione di giugno.

Vediamo quindi meglio di cosa si tratta.

Che cos’è?

L’incentivo assunzioni viene concesso ai datori di lavoro che decidono di assumere un giovane disoccupato tra i 18 e i 29 anni di età che non abbia conseguito il diploma licenza superiore. Ad una condizione però: il contratto deve essere a tempo indeterminato.

A quanto ammonta e quanto dura?

Il bonus è pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile fino a un limite di 650 euro per ogni lavoratore assunto.

L’incentivo è valido per 18 mesi, un anno e mezzo dunque, nel caso il giovane venga assunto sin da subito con un contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui invece, il giovane fosse stato assunto in precedenza con un altro tipo di contratto e il datore di lavoro volesse trasformarlo in tempo indeterminato, la validità sarà di soli 12 mesi.

Chi può usufruirne?

La legge n.99 dell’agosto 2013 prevede che il giovane assunto debba aver raggiunto la maggiore età e che sia sotto i 30 anni. Da 18 a 29 quindi va bene.

Il secondo requisito deve essere la disoccupazione. Nella legge si parla espressamente di “soggetti privi di impiego regolarmente retribuito”.

Nella circolare n.131 del 17 settembre 2013 l’INPS precisa che l’incentivo spetta:

  • per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale,
  • per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001,
  • per l’assunzione degli apprendisti, in considerazione della circostanza che l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011 , n. 167 definisce a tempo indeterminato il corrispondente contratto; l’incentivo spetta nei limiti indicati al paragrafo seguente,
  • per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato,
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

L’incentivo invece NON spetta:

  • per le assunzioni di lavoratori domestici,
  • per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito,
  • durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. Infatti, in assenza di somministrazione, il lavoratore non può considerarsi occupato, almeno ai fini dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013; inoltre l’indennità di disponibilità, che il lavoratore percepisce, non costituisce retribuzione in senso proprio - perché non è corrispettiva di alcuna prestazione lavorativa - per cui manca la base di commisurazione dell’incentivo stesso. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza (vedi esempio nel paragrafo successivo).

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