IVA Split Payment: tutte le operazioni escluse dalla scissione dei pagamenti

Vittoria Patanè

5 Marzo 2015 - 09:30

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L’elenco completo delle operazioni escluse dallo split payment. Ecco quando non si applica l’inversione contabile.

IVA Split Payment: tutte le operazioni escluse dalla scissione dei pagamenti

Lo scorso mese di febbraio sono arrivati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli ultimi chiarimenti relativi allo split payment, il meccanismo di scissione contabile da utilizzare nelle operazioni con la Pubblica Amministrazione introdotto dalla Legge n.190/2014, meglio conosciuta come Legge di Stabilità 2015.

All’interno di questo articolo ci occuperemo invece delle operazioni che, in base a quanto riferito dall’Amministrazione pubblica, rimangono escluse dallo split payment.

Split Payment
Ricordiamo che, in base all’art.1 comma 629 b) della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo art. 17 ter, i soggetti che effettuano cessioni di beni e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione, non devono versare all’erario l’IVA. Sarà invece compito della PA «scindere» i versamenti, pagando:

- al fornitore il corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi al netto dell’Iva;
- all’erario l’Iva addebitata dal fornitore.

Se il fornitore è un soggetto passivo IVA; in base all’art.2 della Legge di Stabilità, essi devono utilizzare lo split payment :

- emettendo regolarmente fattura e apponendovi l’annotazione “scissione dei pagamenti”;
- registrando le fatture emesse ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972, senza computare, nella liquidazione periodica, l’Iva a debito indicata in fattura: l’imposta sarà infatti versata al Fisco dalla Pubblica Amministrazione

Split Payment: operazioni escluse
Ma non tutte le operazioni effettuate nei confronti della PA sono soggette a Split Payment.
In particolare, se l’amministrazione pubblica acquirente è debitore d’imposta la scissione dei pagamenti non si applica.

Per chiarire meglio quanto appena detto utilizziamo alcuni esempi contenuti nella Relazione accompagnatoria al D.M. 23 gennaio 2015 che illustrano quanto appena descritto:

- non si applica lo split payment nel caso in cui la PA acquisti beni o servizi da soggetti non residenti sul territorio nazionale (in questo caso si utilizza il Reverse Charge)
- non si applica lo split payment nel caso in cui la PA acquisti rottami di ferro nell’esercizio d’impresa (ancora una volta si utilizza il Reverse charge)
- non si applica lo split payment nel caso in cui la PA sia un soggetto non passivo, identificato agli effetti dell’Iva, ed effettui acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10.000 annui, nel qual caso le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. n. 331/1993 e la relativa Iva va versata ai sensi dell’art. 49 dello stesso Decreto

Lo split payment non si applica inoltre ai compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul reddito.

Sono esclusi dallo split payment anche i i compensi erogati ai professionisti soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

Lo split payment non si applica se il fornitore è soggetto a un regime speciale Iva in base al quale non è prevista l’evidenziazione dell’Iva in fattura e che dispone l’assolvimento dell’Iva secondo regole proprie.

Si aggiunge che, in base a quanto si legge nella circolare n.1/E del 2015, lo split payment si utilizza solo per le operazioni documentate da fattura, emessa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Risultano dunque escluse le cessioni o prestazioni di beni e servizi certificate tramite:

- ricevuta fiscale
- scontrino fiscale o non fiscale
- altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

Infine non sono soggette al meccanismo di scissione contabile le operazioni effettuate nei confronti di:
- enti previdenziali privati o privatizzati
- aziende speciali (incluse le CCIAA),
- enti pubblici economici che agiscono in qualità di organizzazione imprenditoriale privatizzate nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività
- Ordini professionali,
- Enti ed istituti di ricerca,
- Agenzie fiscali,
- Autorità amministrative indipendenti (quali, ad esempio, l’AGCOM),
- ARBA,
- ACI,
- ARAN,
- Agenzia per l’Italia Digitale,
- INAIL
- l’IPSO.

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