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IVA Reverse Charge 2015, settore edilizio: le prestazioni che prevedono l’inversione contabile secondo i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
sabato 28 marzo 2015, di
Dopo una lunga attesa l’Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 27 Marzo la circolare 14/E con la quale vengono forniti fondamentali chiarimenti riguardo a quelli che sono i servizi e le prestazioni del settore dell’edilizia che prevedono l’applicazione del reverse charge, ovvero del regime dell’inversione contabile dell’IVA in base al quale l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allo Stato dall’acquirente e non dal fornitore.
La ratio generale indicata dall’Agenzia delle Entrate, al fine di introdurre una semplificazione generalizzata e allo scopo di evitare molteplici incertezze applicative è che per individuare quali sono i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici per i quali la Legge di Stabilità (L. 190/2014) ha previsto l’applicazione del reverse charge, occorrerà fare riferimento unicamente ai codici attività della tabella ATECO 2007.
E’ opportuno ricordare che la Legge di Stabilità 2014 (L. 190/2014, articolo 1, comma 629) ha modificato e integrato l’articolo 17 del decreto IVA (DPR 633/1972) prevedendo l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle
“prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici”
A tal proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
- a prescindere dal fatto che un contribuente in regime di partita IVA operi o meno nel settore edile sarà tenuto ad applicare il regime dell’inversione contabile per le attività che le tabelle Ateco 2007 (lettera F) includono tra i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
- il contribuente IVA che svolge un’attività economica inclusa tra le prestazioni e i servizi identificate dalla lettera F della classificazione ATECO che però risulta essere diversa dall’installazione di impianti, dalla demolizione e dal completamento di edifici applica il reverse charge nei soli casi di subappalto;
- sono escluse dall’applicazione del reverse charge le forniture di beni con posa in opera dal momento che, ai fini IVA, tali operazioni sono da ritenere cessioni di beni (e non prestazioni di servizi) e assumono una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene stesso.
- con la nozione di edificio si intendono i soli fabbricati e non tutti gli immobili, per questo la circolare delle Entrate specifica che l’applicazione del reverse charge deve essere riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, compresi quelli di nuova costruzione e alle parti di essi. Nel campo di applicazione della norma devono rientrare anche:
- gli edifici in corso di costruzione appartenenti alla categoria catastale F3;
- le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4;
- Non rientrano, invece, nella nozione di edificio e devono, pertanto, essere escluse dall’applicazione del meccanismo del reverse charge le prestazioni che riguardano:
- terreni;
- parti del suolo;
- parcheggi;
- piscine;
- giardini;
unico caso di eccezione a questa regola è costituito dalle prestazioni relative alle strutture edilizie sopraelencate che costituiscono parte integrante di un edificio (ed esempio: le piscine collocate sui terrazzi o i giardini pensili sui terrazzi).
Servizi di pulizia negli edifici
Di seguito l’elenco dettagliato delle attività, delle prestazioni e dei servizi, per cui viene previsto il regime del reverse charge, in base alla classificazione fornita dalla Tabella Ateco 2007, Lettera F (costruzioni):
- 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
Sono escluse dall’applicazione del meccanismo del reverse charge le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali.
Demolizione e installazione di impianti a completamento di edifici
Per quanto rigurarda questa tipologia di attività, vanno incluse tra le prestazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile dell’IVA:
- 43.11.00 Demolizione
- 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
- 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici);
Completamento di edifici
In questo ulteriore ambito di applicazione del regime del reverse charge, vanno, invece, incluse le seguenti prestazioni:
- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
- 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
- “completamento di edifici”;
Possono essere inclusi tra i servizi di completamento degli edifici anche prestazioni relative al rifacimento della facciata di un edificio.
Devono ritenersi, invece, escluse le prestazioni e i servizi relativi alla preparazione del cantiere (codice ATECO 2007 = 43.12), dal momento che non sono interventi prestati in fase di completamento di un edificio, quanto, piuttosto, interventi propedeutici alla fase di costruzione.