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INPS, contributi lavoratori domestici: aliquote, esoneri e modalità. Ecco tutte le novità 2013

mercoledì 20 febbraio 2013, di Marta Panicucci

Con una circolare emessa nei giorni scorsi l’INPS ha diffuso gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici. L’INPS, ogni anno, pubblica le aliquote per calcolare i contributi dovuti a colf, badanti, baby sitter sulla base degli indici di prezzo al consumo emessi dall’ISTAT.

A questo riguardo l’ISTAT ha comunicato di aver registrato una variazione del 3% tra l’anno 2011 e il 2012. È in base a tale variazione che l’INPS ha stabilito le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti ai lavoratori domestici per il 2013.

La riforma del mercato del lavoro ha inciso sulle prestazioni a sostegno del reddito, abrogando l’indennità di disoccupazione e introducendo l’Aspi, finanziata tramite i contributi versati dal datore di lavoro.

Secondo le novità introdotte dalla riforma del lavoro i contributi da versare per i rapporti di lavoro nel settore domestico hanno subìto dal primo gennaio del 2013 notevoli variazioni. Questi importanti cambiamenti riguardano soprattutto il contributo addizionale, dovuto per i contratti di lavoro a tempo determinato. Vediamo meglio a quanto ammontano questi contributi e quali sono le novità intorno ai coefficienti di ripartizione.

Contributi senza addizionale

Nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato, o a termine per sostituzione, (quindi senza contributo addizionale) sono dovuti per i lavoratori domestici questi contributi:

  • Retribuzione oraria effettiva fino a € 7,77, convenzionale di € 6,88, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 1,37 (€ 0,35 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 1,38 (€ 0,35 carico lavoratore) senza CUAF;
  • Retribuzione oraria effettiva oltre € 7,77 e fino a € 9,47, convenzionale di € 7,77, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 1,55 (€ 0,39 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 1,56 (€ 0,39 carico lavoratore) senza CUAF;
  • Retribuzione oraria effettiva oltre a € 9,47, convenzionale di € 9,47, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 1,89 (€ 0,47 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 1,90 (€ 0,47 carico lavoratore) senza CUAF;
  • Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali, la cui retribuzione convenzionale è pari a € 5,00, l’importo del contributo orario è pari a € 1,00 (€ 0,25 a carico del lavoratore), sia con CUAF che senza.

Contributi con addizionale

La contribuzione con addizionale dovuta dal datore di lavoro all’INPS comprende il contributo previsto dalla riforma del lavoro in materia di Aspi. Nel caso di contratti a termine a colf, badanti e baby sitter sono dovuti i seguenti contributi:

  • Retribuzione oraria effettiva fino a € 7,77, convenzionale di € 6,88, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 1,47 (€ 0,35 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 1,48 (€ 0,35 carico lavoratore) senza CUAF;
  • Retribuzione oraria effettiva oltre € 7,77 e fino a € 9,47, convenzionale di € 7,77, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 1,66 (€ 0,39 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 1,67 (€ 0,39 carico lavoratore) senza CUAF;
  • Retribuzione oraria effettiva oltre a € 9,47, convenzionale di € 9,47, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 2,02 (€ 0,47 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 2,03 (€ 0,47 carico lavoratore) senza CUAF;
  • Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali, la cui retribuzione convenzionale è pari a € 5,00, l’importo del contributo orario è pari a € 1,07 (€ 0,25 a carico del lavoratore), sia con CUAF che senza.

Gli esoneri

La circolare diffusa dall’INPS conferma che, anche per il 2013, sono validi gli esoneri che determinano una minore aliquota contributiva. Di seguito gli esoneri previsti:
 gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale legge prevede un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali oppure 0,4 punti percentuali sui versamenti di altri contributi sociali come maternità e disoccupazione.
 gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005. In base a questa legge il datore di lavoro tenuto al finanziamento degli assegni per il nucleo familiare è riconosciuto un esonero del versamento del CUAF, dall’assegno di maternità e di disoccupazione.

Pagamento contributi domestici: tempi e modalità

Il versamento dei contributi ai lavoratori domestici avviene con cadenza trimestrale quindi ad aprile, luglio, ottobre e gennaio.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il versamento dei contributi può essere effettuato tramite tabaccherie, sportelli Unicredit e Poste italiane. Può essere effettuato anche online oppure utilizzando il bollettino Mav inviato dall’INPS o scaricato dal sito.

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