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Dipendenti Pubblici in salvaguardia: modalità e tempi per la liquidazione di TFS e TFR

mercoledì 31 dicembre 2014, di Simone Casavecchia

Attraverso il messaggio 8680/2014 l’INPS ha chiarito le modalità e i termini di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e del Trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici che sono stati oggetto di salvaguardia in seguito all’entrata in vigore della Riforma Fornero.

Nella sua comunicazione l’INPS ha ricordato che le disposizioni del Decreto Legge 201/2011 e di successive norme, per particolari categorie di lavoratori, disciplinano solo la possibilità di accesso alla pensione in base alle regole in vigore prima del 6 Dicembre 2011 (data dell’entrata in vigore della Riforma Fornero sulle pensioni) e che, quindi, tale decreto non ha alcun effetto diretto sulle modalità di pagamento e di liquidazione di TFS e TFR dei lavoratori che hanno beneficiato della salvaguardia.

La questione in oggetto della comunicazione tocca soprattutto i lavoratori e i dipendenti pubblici che usufruiscono dei congedi e dei permessi disciplinati dalla Legge 104/1992: si tratta, più nello specifico, di circa 2500 lavoratori inclusi nella quarta salvaguardia e di altri 1800 inclusi nella sesta salvaguardia per i quali il pagamento della buonuscita avverrà dopo 24 mesi dalle dimissioni.

Sono questi, infatti, come ha ricordato l’INPS, i termini di pagamento del TFS da applicare ai lavoratori salvaguardati. Si tratta, più semplicemente, dei termini che vigono nel regime generale e che sono da ritenersi validi nel caso in cui non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale.

Rimane comunque importante, secondo l’INPS, considerare accuratamente, sia la data che la causa di cessazione dal servizio, per individuare il corretto termine di pagamento (anche in base alle istruzioni contenute nella circolare 73/2014). Si potrebbero, infatti, verificare le seguenti eventualità:

  • Dimissioni volontarie: in tal caso i lavoratori salvaguardati, secondo la disciplina generale, riceveranno il pagamento dell’indennità di buonauscita (TFS) dopo 24 mesi. Se l’INPS non rispetta questi termini, ha comunque l’onere di mettere in pagamento l’indennità entro i successivi 23 mesi, al fine di evitare il pagamento degli interessi;
  • Casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione e/o di raggiungimento del limite di età previsto dalla normativa: in questo secondo caso i termini per la liquidazione del TFS vengono ridotti a 12 mesi;

Sono, inoltre, previsti frazionamenti nella liquidazione dell’indennità di buonuscita (in base alle regole contenute nella L. 147/2013) nei casi in cui:

  • l’importo dell’indennità è superiore a 50mila euro ma inferiore a 100mila euro. In questo caso l’erogazione avviene in due rate di cui la prima erogata nei termini descritti sopra e la seconda erogata dopo ulteriori 12 mesi;
  • l’importo dell’indennità è superiore a 100mila euro. In questo secondo caso l’erogazione avviene in tre rate delle quali le prime due erogate secondo le modalità descritte al punto precedente e la terza rata erogata dopo ulteriori 12 mesi dall’erogazione della seconda;

Per i dipendenti che, grazie alla salvaguardia, riescano a conseguire il diritto alla pensione entro il 2013, i frazionamenti saranno elevati alle quote di 90000 e 150000 euro.

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