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Dichiarazioni dei redditi: in arrivo le lettere per i controlli sul 2011, ecco come comportarsi

giovedì 19 giugno 2014, di Federico Migliorini

L’Agenzie delle Entrate, nell’espletamento dei propri compiti di controllo e accertamento sulle dichiarazioni dei redditi, sta inviando in questi giorni numerose lettere ai contribuenti nelle quali richiede la documentazione comprovante il sostenimento degli oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno 2011 ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73.

Lo scopo di questi controlli è verificare la congruità tra i dati inseriti nei modelli dichiarativi e quelli riportati nella documentazione comprovante gli oneri deducibili, detraibili o le ritenute d’acconto scomputate.

Il contribuente che riceve questo tipo di comunicazione è chiamato a rispondere, consegnando la dichiarazione nel termine di 30 giorni dalla notifica. Per questo motivo, è importante consegnare subito la comunicazione al proprio Commercialista di fiducia che ha curato per voi la dichiarazione oggetto di controllo.

A questo punto il vostro consulente presenterà per voi i documenti comprovanti gli oneri sostenuti attraverso il canale telematico CIVIS, che consente il contatto diretto con l’Agenzia.

Il Fisco, ricevuta la documentazione, provvederà a verifica la rispondenza della stessa a quanto riportato in dichiarazione dei redditi. In particolare l’Agenzia delle Entrate concentra i propri controlli sui contribuenti che hanno portato in deduzione o detrazione importi consistenti. Le principali tipologie di oneri oggetto di maggiori controlli sono le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui legati all’acquisto dell’abitazione principale, i contributi alla propria cassa professionale di appartenenza, i contributi versati per colf e collaboratori domestici, ma soprattutto gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Se la documentazione presentata viene considerata idonea dall’ufficio a comprovare il diritto alle detrazioni e deduzioni indicate in dichiarazione cui la documentazione medesima si riferisce, il procedimento si chiude.

Se così invece non è, per una o più delle detrazioni o deduzioni di cui il contribuente ha beneficiato in dichiarazione, viene emesso dall’ufficio un ulteriore avviso con la richiesta del versamento delle maggiori imposte ricalcolate, oltre alle sanzioni nella misura del 30 per cento. Se il contribuente decide di aderire alla comunicazione entro 30 giorni, la sanzione e’ abbattuta al 20 per cento.

Ove, invece, il contribuente non sia d’accordo con le pretese dell’Ufficio dovrà presentare ricorso contro la successiva cartella di pagamento che verrà emessa.

Un’altra situazione nella quale potrebbe trovarsi il contribuente è quella di non essere riuscito ad esibire nel termine di 30 giorni tutta la documentazione richiesta dall’Ufficio.

Che fare in questo caso?
In questa situazione l’Ufficio procede direttamente all’emissione di una comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-ter DPR 600/73 con le sanzioni al 30% sulla maggiore imposta ricalcolata in funzione di tutte le detrazioni e deduzioni non comprovate dal contribuente. Il contribuente, anche in questa ipotesi, può fare ricorso contro la successiva cartella di pagamento, presentando eventualmente tutta la documentazione richiesta direttamente in sede contenziosa.

In sintesi, quando si riceve una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è sempre bene tenere a mente la scadenza di 30 giorni dalla notifica e contattare immediatamente il proprio Commercialista di fiducia per iniziare il contraddittorio con gli uffici.

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