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Decreto Flussi 2019: quanti lavoratori stranieri sono ammessi in Italia

mercoledì 10 aprile 2019, di Simone Micocci

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Flussi, il provvedimento con il quale il Governo italiano ha indicato le quote di ingresso, autorizzate per il 2019, di cittadini stranieri non comunitari che possono entrare in Italia per motivi di lavoro, sia se subordinato (stagionale e non) che autonomo.

Ricordiamo che, come previsto dalla Legge Bossi-Fini, quando un datore di lavoro vuole assumere uno straniero deve rivolgersi allo “Sportello unico per l’immigrazione” dove presenterà i documenti che certificano sia il tipo di lavoro che la disponibilità di un alloggio. L’autorizzazione a procedere con l’assunzione, però, avviene solamente qualora ci siano ancora delle quote disponibili tra quelle previste dal Decreto Flussi per l’anno di riferimento.

Ecco perché il testo del decreto - pubblicato in Gazzetta Ufficiale “Serie Generale” n°84 del 9 aprile 2019 - è così importante, specialmente per quei lavoratori stranieri (non comunitari) che vorrebbero trasferirsi in Italia per iniziare un’attività di lavoro autonomo o semplicemente per siglare un contratto di lavoro subordinato.

Decreto Flussi 2019: quanti lavoratori stranieri possono entrare in Italia

Complessivamente, a titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2019, il Consiglio dei Ministri ha deciso di ammettere in Italia - “per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo” - una quota massima di 30.850 cittadini stranieri.

Di questi 30.850 posti, 2.400 sono riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero appartenenti ad una delle seguenti categorie:

  • imprenditori che vogliono attuare nel nostro Paese un piano d’investimento - “di interesse per l’economia italiana” - che prevede uno stanziamento di risorse proprie di almeno 500.000€ creando inoltre almeno tre nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti che vogliono esercitare professioni regolamentate o vigilate. Vale anche per chi esercita professioni non regolamentate ma comunque a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da PA;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo (previsti dal decreto interministeriale 850/2011);
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati;
  • cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative” titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Altre 18.000 unità (quindi poco più della metà della quota complessiva a disposizione), invece, riguardano le assunzioni per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Di questi 18.000 posti, 2.000 sono riservati ai lavoratori che negli ultimi cinque anni hanno fatto, almeno per una volta, ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale e per i quali il datore di lavoro presenti la richiesta di nulla osta pluriennale.

Infine, entro una quota di 12.850 unità è consentita l’ammissione in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Tra questi, c’è una riserva di 500 posti per gli stranieri che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese d’origine.

A tal proposito, è autorizzata la conversione di permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  • 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Sempre nel rispetto delle 12.850 unità, è autorizzata la conversione di permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

  • 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

È bene sapere, inoltre, che nell’ambito dei 12.850 posti possono essere ammessi in Italia anche lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, per un massimo di 100 unità.

Per quanto riguarda la quota di ingresso riservata per i lavoratori stagionali, questa interessa esclusivamente i cittadini di:

Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Visto lavoro nelle quote del Decreto Flussi: come richiederlo

Per fare domanda di visto lavoro rientrando nelle quote previste dal Decreto Flussi bisogna attendere:

  • il settimo giorno successivo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi per i 12.850 posti per autonomi e subordinati non stagionali e per 2.400 per gli autonomi (che soddisfano i criteri suddetti). Questi, quindi, potranno fare domanda dal 16 aprile;
  • dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi per i lavoratori non comunitari stagionali. La domanda quindi può essere presentata dal 23 aprile.

La richiesta va presentata o dal lavoratore straniero che vuole fare ingresso in Italia per lavoro autonomo o - nel caso di contratto di lavoro dipendente - dal datore di lavoro che vuole assumere lo straniero. La richiesta del nulla osta, come anticipato, va presentata allo Sportello Unico per l’immigrazione attraverso una procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (clicca qui); in alternativa ci si può rivolgere ai patronati per avere supporto.

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