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Avviso di accertamento: è nullo l’atto notificato a società estinta
martedì 24 febbraio 2015, di
L’atto impositivo di accertamento emesso nei confronti di una società estinta è da ritenersi nullo in quanto emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente.
Per questo motivo sussiste il difetto di legittimazione dell’atto impositivo, che per questo non può essere oggetto di impugnazione da parte degli ex rappresentanti legali della società.
Questo è quanto afferma la sentenza n. 111/1/2015 depositata il 21 gennaio 2015 da parte della Commissione Tributaria provinciale di Siracusa.
Di per se, se vogliamo, questa sentenza non afferma niente di nuovo rispetto a quanto già era stato più volte ribadito anche da altre Commissioni Tributarie in ambito nazionale, ovvero che un atto impositivo emesso nei confronti di un soggetto giuridico ormai estinto, in quanto cancellato definitivamente dal Registro delle Imprese, è da considerarsi nullo.
La questione, però, è quanto mai attuale in considerazione dell’entrata in vigore della nuova normativa contenute all’interno dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), secondo il quale viene concessa la possibilità all’Agenzia delle Entrate di poter effettuare accertamenti nei confronti di società estinte, considerandole quindi ancora in vita ai fini fiscali, entro i cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, come abbiamo già visto in Società estinte: la nuova disciplina riguarda anche provvedimenti già notificati.
In considerazione di questa norma, specialmente nelle ultime settimane sono sorti non pochi dubbi o perplessità sulla costituzionalità della norma stessa, tesa a rendere ancora in vita, esclusivamente per la notifica di atti fiscali, una società civilisticamente non più esistente. Tanto più che la normativa, è valida anche retroattivamente, ovvero è applicabile anche a tutte le società già cancellate da meno di cinque anni dal Registro Imprese.
In merito, in questi anni, anche la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che confermare che la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società (sia di capitali che di persone) ne determina comunque l’estinzione anche se ne residuano rapporti giuridici non ancora definiti.
Queste conclusioni hanno determinato anche delle conseguenze sul piano tributario. Infatti gli atti impositivi riferiti a una società estinta devono ritenersi giuridicamente inesistenti. Queste sono le tesi sinora battute anche dalle varie Commissioni Tributarie.
Adesso, nonostante l’entrata in vigore della nuova normativa del Decreto semplificazioni, la Ctp di Siracusa continua ad utilizzare lo stesso metro di giudizio avuto sinora, considerando l’atto impositivo nullo, in quanto il soggetto che lo deve ricevere non risulta più essere esistente.
Tutto questo non farà che aumentare i dubbi e le perplessità sull’effettiva costituzionalità della normativa sulla responsabilità fiscale delle società estinte.