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Contratti di locazione, imposta di registro in scadenza al 31 Dicembre: modalità di calcolo e pagamento
mercoledì 17 dicembre 2014, di
In scadenza, il prossimo 31 Dicembre, il termine per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione, la proroga e l’eventuale disdetta dei contratti di locazione di immobili e fabbricati. Il tributo è dovuto da chiunque conceda e prenda in affitto un immobile di una qualsiasi tipologia, l’imposta dovuta per la registrazione del del contratto, per l’intero periodo della sua durata o per ogni singola annualità, è unica e viene ripartita in parti uguali tra proprietario e inquilino.
Calcolo dell’imposta e tipologie di immobili
L’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione si calcola in percentuale all’importo del canone d’affitto e varia in base alla tipologia dell’immobile affittato, dove la tipologia dell’immobile è individuata in base alla categoria catastale a cui appartiene l’immobile stesso e non in base all’uso effettivo che si fa dell’immobile:
- per i fabbricati ad uso abitativo (compresi i box, le cantine e le pertinenze annesse all’immobile) l’imposta di registro corrisponde al 2% del canone annuo di affitto, moltiplicato per il numero di annualità previste dal contratto;
- per i fabbricati a uso strumentale (come i negozi, i magazzini, le botteghe artigiane, gli uffici e gli studi professionali) l’imposta di registro corrisponde all’1% del canone annuo sempre moltiplicato per il numero di annualità, per i soggetti che nello svolgimento della loro attività lavorativa sono soggetti all’imposizione di IVA; per tutti gli altri soggetti corrisponde al 2% del canone. In questo caso si ha a che fare, nella quasi totalità dei casi con contratti di locazione commerciale e l’imposta di registro all’1% del canone, per i soli soggetti passivi di IVA, si applica a prescindere dal fatto che il soggetto che affitta l’immobile abbia scelto l’assoggettamento a IVA e a prescindere dal fatto che il contratto sia esente da IVA;
- Fondo rustico (come i terreni agricoli): 0,5% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
- Altra tipologia di immobile: 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
Contratti a canone concordato
I contratti a canone concordato prevedono la stipula del contratto in base a canoni concordati dalle associazioni di categoria di proprietari di immobili e di inquilini. Per tali contratti è prevista una riduzione dell’imposta di registro del 30%e la riduzione si applica per tutta la durata del contratto, sia che l’imposta di registro venga pagata in un’unica soluzione, sia che si decida per il pagamento rateale, da fare ogni anno. L’ art. 1 Dl 551/98 elenca tutti i comuni in cui è possibile stipulare contratti di affitto a canone concordato.
Pagamento dell’imposta di registro
Per i contratti di affitto e subaffitto degli immobili urbani che hanno durata poliennale (in genere 4+4) è possibile pagare l’imposta di registro in un’unica soluzione oppure optare per il pagamento rateale. Nel primo caso al momento della registrazione del contratto è dovuto l’imposta di registro per la durata totale del contratto. Chi sceglie il pagamento in un’unica soluzione gode di uno sconto che corrisponde alla metà dell’interesse legale (attualmente all’1%) moltiplicato per il numero di annualità previste dal contratto. L’imposta di registro dovuta per l’intera durata del contratto non può essere inferiore ai 67,00 euro.
Se l’imposta di registro è stata pagata in un’unica soluzione e il contratto viene disdetto in anticipo sia il locatario che il locatore hanno diritto al rimborso dell’imposta di registro versata per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta.
Nel caso in cui si scelga di versare l’imposta ogni anno, con pagamento rateale, occorre aggiornare l’importo, ricalcolandolo in base all’aumento dell’indice Istat, da verificare entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente. In questo secondo caso l’importo dovuto per l’imposta di registro della prima annualità non può essere inferiore ai 67,00 euro.
L’imposta di registro non deve essere corrisposta per il deposito cauzionale (caparre) versato dall’inquilino ad eccezione del solo caso in cui il deposito sia pagato da una terza persona estranea al contratto di locazione. In questo caso l’imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,5%.
Registrazione del contratto
La registrazione del contratto d’affitto va effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto e, nel caso in cui il contratto di locazione venga stipulato con una scrittura privata, la richiesta di registrazione e il versamento dell’imposta di registro possono essere eseguiti da una sola delle parti.
La registrazione può avvenire presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dove ci si deve recare provvisti della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro e occorre compilare il Modello RLI, fornito dall’Agenzia delle Entrate stessa, oppure per via telemantica, contestualmente al pagamento online dell’imposta di registro.
Per la registrazione del contratto di affitto occorre anche consegnare due copie firmate del contratto stesso con le relative marche da bollo.
Versamento dell’imposta di registro
Fino al 31 Dicembre 2014 è possibile utilizzare il modello F23 e pagare l’imposta di registro presso le Banche e gli Uffici postali utilizzando i seguenti codici tributi:
- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
- 114T - Imposta di registro per proroghe di contratti di locazione
- 113T - Imposta di registro per risoluzioni di contratti di locazione
- 110T - Imposta di registro per cessioni di contratti di locazione
- 671T - Sanzione amministrativa imposta di registro (ravvedimento)
- 731T - Interessi di mora al tasso legali
Dal 2015 l’imposta di registro si paga attraverso il modello "F24 Elementi identificativi" oppure con addebbito sul conto corrente.
Imposte di Bollo
Per i contratti di affitto è dovuta un’imposta di bollo di € 14,62 ogni quattro facciate di 25 linee ciascuna. Il locatario deve, inoltre, apporre una marca dal bollo € 1,81 sulla ricevuta per il pagamento dell’affitto.
