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Compensazioni crediti IRPEF, IRES e IRAP: nuovi vincoli stabiliti dalla Legge di stabilità

mercoledì 12 febbraio 2014, di Manuela Margilio

L’art. 1, comma 574 della legge di stabilità 2014 ha introdotto l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità alle dichiarazione dalle quali emerge il credito, in caso di compensazione dei crediti tributari relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap.
Il nuovo obbligo decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 per cui risulta essere già operativo a partire da gennaio 2014.
Si estende così quell’obbligo già previsto dalla legge per la compensazione dei crediti IVA, con l’introduzione di un meccanismo di certificazione analogo. L’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro comporta pertanto alternativamente:

  • a) il visto di conformità nella dichiarazione;
  • b) la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile per le società sottoposte a revisione legale.

Per quanto concerne i soggetti cui la norma si rivolge, non sussistono limitazioni in quanto, a differenza del credito IVA, le nuove disposizioni interessano una grande varietà di contribuenti, comprendendosi anche i contribuenti non titolari di partita IVA.
L’intento del Legislatore è cercare di reprimere l’indebito utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti, contrastando gli abusi di contribuenti non corretti.
Si ricorda come soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sono:

  • i responsabili dell’assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese;
  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Con il rilascio del suddetto visto il soggetto abilitato, su richiesta del contribuente, attesta la conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Non si tratta di un’attestazione di merito bensì di un controllo formale di corrispondenza dei dati indicati rilevanti ai fini delle imposte.

A livello sanzionatorio la Legge di Stabilità 2014 prevede che l‘infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 39 comma 1 lett. a) del D.Lgs 241/1997, ovvero una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
Nel caso di utilizzo in compensazione di un credito esistente ma indebitamente utilizzato, la sanzione applicabile è pari al 30% come previsto dall’art. 13 del D.lgs n. 471/1997 (la sanzione di prevista per il caso di omesso versamento). Rientra in questa casistica, l’utilizzo del credito in assenza dell’apposizione del richiesto visto di conformità pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 1/E del 2010.
Dal 2014 scatta l’incremento del tetto massimo delle compensazioni, che sale a 700.000 euro. Il limite va riferito alle compensazioni materialmente effettuate in un anno solare, a prescindere dall’annualità cui si riferisce il credito utilizzato.

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