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Come mettersi in proprio: la scelta tra lavoro autonomo e attività di impresa
venerdì 11 aprile 2014, di
Mettersi in proprio è un’espressione generica per designare un’attività lavorativa che non venga svolta in modo subordinato e alle dipendenze di qualcuno. Tuttavia, sulla base delle norme civilistiche, è bene distinguere il lavoro autonomo da quella che è l’attività svolta in forma di impresa. Cerchiamo di capire le differenze.
Lavoro autonomo
Nel lavoro autonomo il prestatore ha piena discrezionalità in merito all’organizzazione dell’attività svolta con la quale si prefigge il raggiungimento di un risultato ben preciso.
L’assenza di assoggettamento al datore di lavoro consente di differenziare il lavoratore autonomo dal lavoratore subordinato. Solo quest’ultimo è infatti soggetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare del proprio datore di lavoro.
Il lavoratore autonomo può essere prestatore d’opera manuale; trattasi di una tipologia di lavoro descritta dal codice civile che, all’art. 2222, definisce il contratto d’opera come l’attività svolta da colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, previo corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Altra categoria di lavoratore autonomo è il prestazioni d’opera di tipo intellettuale.
Le prestazioni d’opera intellettuale sono disciplinate dagli art. 2229 del codice civile e seguenti e possono essere prestazioni cd “protette” che richiedono per il loro esercizio l’iscrizione ad albo professionale oppure semplicemente libere professioni.
Le libere professioni sono quelle professioni che non prevedono l’appartenenza ad un ordine professionale ma che possono essere o meno regolamentate dalla legge. In quest’ultimo caso la professione viene comunque disciplinata da apposita normativa che impone un preciso percorso professionale pur non essendo necessaria l’iscrizione ad albo o registro.
Nell’ambito del lavoro autonomo rientrano inoltre le collaborazioni coordinate e continuative, ora collaboratori a progetto e i collaboratori occasionali.
Attività d’impresa
Qualora si svolga un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi ci troviamo di fronte ad un imprenditore sempre che la suddetta attività venga svolta in maniera professionale e in modo organizzato.
Egli dunque ha il potere di organizzare e dirigere, mediante scelte di tipo tecnico ed economico, il processo produttivo, sopportando così quello che si definisce rischio d’impresa. Da lui dipendono gerarchicamente i lavoratori, delle cui prestazioni egli si avvale. L’attività economica si ritiene svolta in maniera organizzata quando si svolge mediante un’azienda, intendendosi per azienda un complesso di beni di cui l’imprenditore si avvale.
Tali beni sono sicuramente macchinari, impianti, attrezzature ma anche il capitale, ovvero il denaro e le risorse umane. Affinché l’attività economica svolta possa definirsi attività d’impresa questa organizzazione, nell’ambito dei processi produttivi deve essere prevalente, rilevante,.
Quando si intende creare un’impresa è inoltre necessario decidere la forma giuridica da adottare, al fine di portare a termine il progetto desiderato. E’ essenziale tenere in considerazioni il profilo professionale dell’imprenditore, le esigenze, il capitale e le risorse a disposizione. Qualora non si abbiano soci e vi sia l’esigenza di lavorare in maniera autonoma può essere opportuno prediligere la forma individuale; diversamente, in presenza di soci con i quali condividere il progetto ed esercitare l’attività economica, si possono costituire diversi tipi di società:
- società di persone che può essere società semplice, in nome collettivo (snc), in accomandita semplice (sas).
- società di capitali che può essere società a responsabilità limitata (srl), società a responsabilità limitata unipersonale, società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa).
- società cooperativa