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Certificazione Unica 2015: esclusi redditi esenti, da trasmettere solo i redditi imponibili. Le ultimissime novità
venerdì 27 febbraio 2015, di
Nel corso dell’ultima question time, relativa all’interrogazione n.5-04817 è emersa un’importante novità: i sostituti d’imposta non dovranno inviare la certificazione unica per i redditi esenti. L’obbligo di comunicazione per via telematica scatta solo ed esclusivamente per i redditi imponibili.
Una preoccupazione in meno dunque per i sostituti d’imposta, soprattutto per coloro la cui certificazione si basava solamente su tali tipologie reddituali.
In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui la CU 2015 contenga in via esclusiva informazioni relative ai redditi esenti, questa non dovrà essere trasmessa. Il motivo è semplice. L’invio della dichiarazione da parte dei contribuenti infatti, serve al Fisco per elaborare il Modello 730 precompilato. Dato che i redditi esenti non sono inclusi nella suddetta dichiarazione precompilata, si deduce che neanche le certificazioni uniche che constano di informazioni riferite a queste tipologie reddituali debbano essere inviate.
Nel comunicato stampa del 12 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate precisa infatti che:
Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate
entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono
essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.
Un dubbio in meno, mentre la scadenza per trasmettere la Certificazione Unica (2 marzo al lavoratore - 9 marzo alle Entrate) si avvicina inesorabilmente.
Ricapitolando: se il sostituto d’imposta ha rilasciato sia redditi imponibili che redditi esenti, dovrà inviare all’Agenzia tutte le certificazioni contenenti i redditi imponibili. Per quanto riguarda i redditi esenti, avrà la possibilità di scegliere se trasmettere o meno le informazioni.