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CTP di Reggio Emilia contro il decreto Semplificazioni Fiscali: è nullo l’accertamento notificato a società estinta
lunedì 26 gennaio 2015, di
L’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta deve essere considerato nullo e l’eventuale ricorso deve essere considerato improcedibile in quanto l’ex liquidatore non ha titolo per stare in giudizio.
Questo è quanto ha stabilito la sentenza n. 5/02/2015 della Ctp di Reggio Emilia, depositata il 24 gennaio 2015.
Conflitto con il decreto Semplificazioni Fiscali e Agenzia delle Entrate
La pronuncia si rivela indubbiamente interessante se pensiamo che sconfessa quanto stabilito dal D.Lgs n. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) e dalla circolare n. 31/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla possibilità offerta al Fisco di poter notificare avvisi di accertamento alle società estinte nei cinque anni successivi alla cancellazione dal Registro delle imprese.
Normativa che fin dalla sua introduzione ha sollevato non pochi dubbi tra gli addetti ai lavori, e che adesso tra trovando le prime conferme anche in ambito giurisprudenziale.
La Ctp di Reggio Emilia, per prima, è andata a ribadire un principio quanto mai evidente, secondo il quale una società cancellata dal Registro delle imprese non può essere giuridicamente esistente, e per questo motivo viene meno automaticamente anche il potere di rappresentanza dell’ente in capo al soggetto che aveva assunto la carica di liquidatore.
Le motivazioni
In pratica, se la società, da un punto di vista civilistico, non esiste più in quanto cancellata, non possono nemmeno più esistere i suoi organi. Per questo motivo l’ex liquidatore della società non può avere alcun titolo né per stare in giudizio, né per conferire l’incarico ad un difensore.
La conseguenza non può che essere che l’avviso di accertamento (ma vale anche per le cartelle di pagamento) emesso nei confronti di una società estinta deve essere ritenuto nullo, mentre il ricorso risulta inammissibile in quanto presentato da parte di un soggetto che giuridicamente non è più esistente e quindi non più legittimato ad agire.
La Ctp nelle motivazioni della sentenza boccia inequivocabilmente quanto stabilito dal decreto semplificazioni, ritendendo che l’ufficio “non potrà dar corso ad ulteriori accertamenti alla società in virtù del decreto semplificazioni”. Le motivazioni lasciano trasparire anche l’esistenza di alcuni dubbi di incostituzionalità dell’intera norma sulle società estinte, che ricordiamolo è applicabile anche per il passato, ovvero anche per le società che risultano ad oggi già estinte ma da meno di cinque anni.
Sicuramente il dubbio di incostituzionalità più rilevante è quello che riguarda la possibilità che una società estinta possa stare in giudizio, o ancora che la stessa, anche stando in giudizio sia legittimata a presentare istanza di accertamento con adesione, che non essendo attività contenziosa, ma precontenziosa, secondo la nuova normativa non sarebbe autorizzata ad effettuare.