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Bonus prima casa: usufruibile una sola volta, anche in caso di rinuncia

mercoledì 20 agosto 2014, di Roberto Rais

La sentenza 17294/2014 della Corte di Cassazione apporta qualche interessante precisazione in tema di bonus per la prima casa, con impossibilità di rinunciare alle agevolazioni per poterne poi beneficiare per un acquisto successivo. Per comprendere come si è arrivati a tale pronuncia, compiamo tuttavia un corposo passo indietro, e procediamo con maggiore ordine temporale.

La vicenda è cominciata alla fine degli anni’80, quando due coniugi scelgono di acquistare un immobile usufruendo dei benefici per la prima casa. Dopo quindici anni dal momento dell’acquisto, gli stessi coniugi dichiarano all’Agenzia delle Entrate di aver beneficiato del bonus senza averne effettivo titolo. Il Fisco, in risposta, emetteva avviso di liquidazione con imposta, sanzioni e interessi.

L’anno successivo alla “denuncia” spontanea, i due coniugi acquistano un altro immobile, chiedendo dunque di usufruire delle agevolazioni per la prima casa: a questo punto l’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la dichiarazione abdicativa (sul primo immobile) fosse sostanzialmente funzionale a poter beneficiare delle agevolazioni sul nuovo immobile, procedeva ad annullare il provvedimento di revoca delle agevolazioni relative al primo acquisto effettuato alla fine degli anni ’80.

Da tale scenario sono quindi emersi i ricorsi da parte dei contribuenti. In primo grado le loro lamentele furono tuttavia respinte, con i giudici che sostennero come la domanda di agevolazione per l’acquisto delle prima casa fosse non revocabile, né rinunciabile dopo gli ordinari termini di decadenza o di prescrizione (e evidenziando quindi la correttezza della revoca del provvedimento di liquidazione). In secondo grado, la Commissione tributaria regionale sottolineavano la validità delle valutazioni effettuate in primo grado, aggiungendo altresì di riscontrare una completa assenza di buona fede da parte dei ricorrenti.

Si giunge quindi in sede di Cassazione, dove i giudici della Suprema Corte hanno provveduto a considerare legittimo l’atto impositivo, sostenendo ancora una volta che sia possibile usufruire del beneficio legato all’acquisto della prima casa solamente una volta, e ciò anche quando vi è espressa rinuncia ad analogo e precedente beneficio, “in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio”. Nella fattispecie in esame, inoltre, i giudici hanno ricordato che era scaduto il termine triennale di decadenza dal beneficio.

Viene infine considerato non rilevante l’emissione dell’avviso di liquidazione sul primo acquisto da parte dell’Agenzia delle Entrate (azione seguita dalla denuncia spontanea dei coniugi), poiché la stessa transazione è da ritenersi come priva di legittimità e di coerenza.

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