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Bonus disoccupati 2016, Inps: come richiedere e ottenere i 3250€

mercoledì 13 aprile 2016, di Giulia Adonopoulos

Arriva il bonus disoccupazione 2016, ma quali sono i requisiti per fare richiesta all’Inps e ottenerlo?

Lo scorso gennaio è stato annunciato il nuovo bonus disoccupati 2016, o bonus assunzioni, previsto dalla Legge di Stabilità. Si tratta di uno sgravio fiscale rivolto ai datori di lavoro che nel 2016 assumono contratto a tempo indeterminato soggetti disoccupati da almeno 6 mesi.

Chi voleva usufruire del bonus, però, non ha potuto farlo fino a qualche settimana fa visto che la circolare dell’Inps non era ancora passata. La notizia è che dal 29 marzo tutti i datori di lavoro che vogliono fruire dell’agevolazione fiscale possono finalmente godere, in maniera ufficiale, del bonus disoccupati 2016.

Ora, dunque, chi possiede i requisiti può fare apposita domanda all’Inps. Ecco le info utili sulle modalità per ottenere la nuova agevolazione di 3250€ sulle assunzioni.

Bonus disoccupati 2016: chi può fare domanda

Come vi avevamo già annunciato, i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016 incrementeranno le assunzioni stipulando contratti a tempo indeterminato a favore di chi risulta disoccupato da più di 6 mesi potrà godere del cosiddetto bonus disoccupati 2016.

Lo sgravio è garantito anche a chi è stato assunto nei 6 mesi precedenti con un contratto a termine, ai lavoratori autonomi e ai parasubordinati con partita Iva.

Si tratta di uno sgravio fiscale è pari al 40% dei contributi, sino a un tetto massimo di 3250€ annui per 2 anni: i datori di lavoro non saranno infatti tenuti al versamento del 40% dei contributi previdenziali del neoassunto, fatta eccezione per quelli dovuti all’Inail.

Ci sono novità, quindi, rispetto all’anno scorso, in cui il tetto massimo del bonus disoccupazione era di 8060€ per un periodo di 3 anni, ma è innegabile che il nuovo sgravio, anche se ridotto del 60%, porti comunque un buon risparmio in termini di contributi.

Prima di vedere come fare richiesta per il bonus, ricordiamo che i requisiti necessari per richiederlo sono i seguenti:

  • il lavoratore deve risultare privo di occupazione stabile nei 6 mesi precedenti;
  • l’assunzione e quindi privo di contratto di lavoro a tempo indeterminato o subordinato;
  • il lavoratore non deve essere stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, dall’azienda che lo assume usufruendo del bonus, né da aziende collegate;
  • l’azienda deve essere in regola col versamento dei contributi e rispettare le norme sui contratti collettivi;
  • l’assunzione non deve costituire un obbligo di legge;
  • l’azienda non deve violare il diritto di precedenza con l’assunzione;
  • nell’azienda non devono essere in corso sospensioni o licenziamenti collettivi per le medesime mansioni.

Bisogna tenere a mente anche che il bonus disoccupati 2016 non può essere cumulato con alcune agevolazioni:

  • bonus assunzione di lavoratori con un’età superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi;
  • incentivi per donne con un impiego non retribuito regolarmente da almeno 24 mesi, prive di impiego da almeno 6 mesi o appartenenti a categorie particolari;
  • bonus apprendisti.

Bonus disoccupati 2016: come fare richiesta all’Inps

Coloro che risultano in possesso dei requisiti necessari per fruire del bonus assunzioni 2016 devono richiedere all’Inps l’attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”. I datori di lavoro che già possiedono dal 2015 lo stesso codice di autorizzazione non devono richiederlo all’Istituto.

La procedura da seguire per fare la domanda è molto semplice: dal sito dell’Inps basta andare sulla sezione “Contatti” del cassetto providenziale aziende, selezionando nel campo “Oggetto” la denominazione “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015” e utilizzando questa dicitura: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.

La sede territoriale, una volta ricevuta la domanda, attribuirà all’azienda il codice 6Y.

Per quanto riguarda i datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni che desiderano godere dell’esonero contributivo, la richiesta deve essere inviata alla Direzione Centrale Entrate tramite Pec.

A questo punto si può trasmettere la denuncia contributiva del primo mese di esonero. Per farlo bisogna usare il codice BIEN, e non più il vecchio codice TRIE. Il codice dell’ente finanziatore è sempre H00.

A partire dalla denuncia di competenza del mese di aprile sarà possibile effettuare il conguaglio: in questo modo si avrà diritto agli arretrati che eventualmente spettano per i dipendenti precedentemente assunti.

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