Home > Altro > Archivio > Bonus 80 euro: Dl Irpef convertito in legge. I chiarimenti dell’Agenzia (…)
Bonus 80 euro: Dl Irpef convertito in legge. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
martedì 15 luglio 2014, di
In seguito alla recente conversione del Decreto 66/2014 - meglio conosciuto come Decreto Irpef per la misura del Bonus 80 euro in esso contenuta - in Legge dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato dei chiarimenti, contenuti nella Circolare 22 dell’11 Luglio 2014, in merito alle modifiche apportate in sede di conversione in legge.
Soggetti tenuti al riconoscimento del credito
Riguardo ai sostituti d’imposta che sono tenuti a riconoscere il credito di 80 euro ai propri dipendenti la legge di conversione non apporta alcuna modifica sostanziale al testo del decreto, perché stabilisce che il credito è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta.
Recupero delle somme erogate
A tal proposito sono introdotte significative modifiche relativamente alle modalità di recupero del credito, erogato dai sostituti d’imposta (datori di lavoro). Mentre il testo del decreto legge, prevedeva, infatti che i sostituti d’imposta utilizzassero, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, la legge di conversione prevede che le somme erogate ai lavoratori “sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione.
A tal proposito è stato istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti
d’imposta delle somme erogate. Utilizzando tale codice tributo, da inserire nel modello F24, i sostituti d’imposta possono recuperare il credito erogato ai propri dipendenti mediante la compensazione con le somme a debito. Proprio per facilitare la compensazione delle somme erogate è stato anche “congelato” il limite massimo compensabile e annullato il divieto di compensazione ai
dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1500 euro.
Modalità di utilizzo del modello F24
I sostituti d’imposta sono, quindi, tenuti a erogare in via automatica il bonus di 80 euro, ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti. Per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta si dovranno avvalere del solo modello di pagamento F24 e potranno utilizzare
l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario.
L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24. Gli importi a debito compensati, potranno quindi riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso non sono da ritenersi erronei i comportamenti dei sostituti d’imposta che prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (24 Giugno 2014) abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori mediante compensazione utilizzando il modello di pagamento F24.
