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Attività di affittacamere: cosa dice la legge italiana? Secondo la Cassazione si può fare, ecco come
lunedì 15 dicembre 2014, di
Attività di affittacamere: che cosa dice la legge italiana? Una domanda più che legittima, soprattutto in un periodo come questo, in cui le locazioni delle singole stanze sono sempre più richieste, soprattutto dai più giovani (o dai lavoratori a basso reddito). Ma come comportarsi in caso di appartamento situato in un condominio? A fare un po’ di luce sulla vicenda, ci ha pensato la Corte di Cassazione, attraverso una sua recente sentenza (la n. 24707 dello scorso 20 novembre).
Legittimo affittare a camere, purché non si danneggino i vicini di casa
Per svolgere l’attività di affittacamere occorre disporre di immobili composti da non più di 6 camere con una capacitò non superiore ai dodici posti letto. Tale attività può anche comprendere l’erogazione di servizi complementari ai clienti (come la somministrazione di cibo e bevande) a patto che a farlo sia il totale stesso, in una sola struttura immobiliare e solo per gli individui ospitati. L’attività di affittacamere, tuttavia, non deve essere confusa con quella di bed and breakfast: in questo caso, infatti, limiti e condizioni cambiano (con possibili varianti da regione a regione): l’alloggio deve avere al massimo da 3 fino a 6 camere per un massimo di 6/20 posti letto.
Il parere della Corte di Cassazione
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, l’attività di affittacamere non è incompatibile con il concetto generico di “civile abitazione”, e ha escluso in modo categorico che potesse essere equiparata all’attività alberghiera. In un eventuale causa volta ad accertare se questo tipo di attività sia effettivamente lesiva degli obblighi di reciproca convivenza all’interno di un condominio, non basta contestare qualche disagio ai condomini, ma dovranno essere dimostrate in concreto le conseguenze negative prodotte dall’affittacamere. Insomma, per contestare che l’attività in questione sia lesiva della tranquillità e del decoro del condominio occorrerà dimostrare lo specifico danno a carico dei condomini.