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La voluntary disclosure e il decreto per il rientro dei capitali dall’estero
venerdì 23 maggio 2014, di
Subito dopo le elezioni europee potrebbe essere il turno del varo di un nuovo decreto legge, quello inerente la voluntary disclosure. Al fine di approntare il decreto che permetterà di delineare le norme per permettere il rientro dei capitali detenuti illegalmente all’estero l’esecutivo pensa ad un provvedimento d’urgenza più che ad un decreto legge, il quale rischia di essere bloccato per diverso tempo prima del varo definitivo.
Il decreto dovrebbe permettere il rimpatrio dei capitali attraverso l’effettuazione di un calcolo forfettario del debito dovuto. In particolare non si provvederà all’effettuazione di una ricostruzione analitica bensì si effettuerà un calcolo di tipo sintetico al fine di stabilire il pagamento dovuto.
In particolare occorrerà riprendere come riferimento normativo l’articolo 6 del Dl 167 del 1990 inerente la tassazione presuntiva. Per gli investimenti esteri e le attività di natura finanziaria, che siano costituiti all’estero, in assenza dei redditi effettivi si presumono, salvo che non venga fornita la prova contraria, che i conti siano fruttiferi al tasso legale ufficiale vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.
Il calcolo dovrà pertanto essere effettuato a ritroso per cinque anni a partire dal 2012 e tenendo come base il tasso ufficiale della BCE (per i conti aperti presso paesi white list) o per otto anni qualora le attività si trovino in paesi black list. Il decreto legge dovrebbe contenere alcune norme volte a risolvere dubbi in materia di responsabilità di terzi e di professionisti e dubbi inerenti gli enti commerciali tenuti alla compilazione del quadro RW. Al fine di migliorare le problematiche inerente tale tipo di normativa vi sarà la possibilità di prevedere un contraddittorio preliminare in forma anonima tra Agenzia delle Entrate e contribuente.
Inoltre occorrerà effettuare il monitoraggio delle attività di riemersione, situazione che riguarda tutte le attività da indicare in RW (conti correnti, obbligazioni, azioni, gioielli, immobili, opere d’arte, barche, derivati, polizze, ecc.). In questo caso il fatto di prevedere una forfetizzazione degli importi in materia di voluntary disclosure potrebbe ridurre notevolmente il contenzioso, situazione che potrebbe più facilmente presentarsi qualora vengano determinati in modo analitico gli importi.
Inoltre la voluntary disclosure si potrebbe estendere anche ai reati di omesso versamento delle imposte e di sottrazione fraudolenta alle imposte, oltre che ai reati di falso in bilancio e riciclaggio. In questo caso l’utilizzo di tale procedura verrebbe incentivato e si potrebbe prevedere anche una sorta di inutilizzabilità dei dati per situazioni personali o per i legali rappresentanti di società ed enti.