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La minaccia tra militari non è reato: la condanna dipende dal comandante

mercoledì 10 maggio 2017, di Vittorio Proietti

La condanna di un militare accusato di minaccia non porta a giudizio se il procedimento non è richiesto anche dal comandante del corpo. La Legge sembra avere dei limiti definiti tra civili e dipendenti delle Forze Armate, ma anche tra gli stessi militari.

Il Tribunale Militare di Roma nel caso specifico trattato nella Sentenza 85/2015 ha infatti inizialmente interrotto l’iter giudiziario verso il colpevole, malgrado fosse attestato l’uso di armi (seppure scariche) e il ripetersi del reato di minaccia tra militari.

Ad imporre questo divieto è stato l’Art. 260 del Codice Penale Militare, che disciplina la responsabilità del comandante del corpo rispetto ai reati commessi dai dipendenti delle Forze Armate sotto il suo comando, anche nel caso di reati militari.

Vediamo cosa prevede il Codice Penale militare per il reato di minaccia e quali sono i doveri del comandante nel caso di reati militari.

Il reato di minaccia: nessuna condanna senza ordine del comandante

Nessuna condanna senza l’ordine a procedere del comandante del corpo: questa è una delle contraddizioni rilevate nella Legge militare che distingue comunque dei reati comuni, tra essi possiamo includere anche il reato di minaccia, dai reati propriamente militari come l’abbandono del servizio o delle armi.

Il reato di minaccia è comunque presente nell’Ordinamento Penale Militare, non soltanto in quello civile. E’ previsto all’Art. 229 del Titolo IV del Codice Penale Militare che i militari accusati di minacciare i propri commilitoni siano puniti a seconda delle circostanze aggravanti.

Tuttavia, il reato è punito da 2 a 6 mesi di reclusione se è perpetrato con aggravanti e non provoca nessuna condanna senza ordine del comandante. L’Art. 260 del Codice Penale Militare sancisce che la mancata richiesta di procedimento dal comandante del corpo porta all’archiviazione del procedimento avviato dalla Procura.

La condanna del dipendente delle Forze Armate colpevole di un reato, infatti, procede d’ufficio solo nel caso in cui il reato sia militare e punibile con la reclusione superiore a 6 mesi, per tutti gli altri reati spetta al comandante decidere la pena in quanto responsabile dei propri uomini.

La comunicazione del reato dal comandante è obbligatoria

Anche se la condanna del reato di minaccia può non essere richiesta dal comandante, vi è comunque l’obbligo della comunicazione di reato. Il Codice Penale non prevede formule fisse, ma spetta comunque all’ufficiale delle Forze Armate avviare il procedimento penale.

Malgrado l’obbligo di perseguire i reati per impedire che degenerino e provochino ulteriori conseguenze sia previsto per la sola Polizia Giudiziaria, lo stesso Codice Penale Militare prevede che ogni ufficiale delle Forze Armate espleti i doveri e le funzioni della polizia giudiziaria nel proprio corpo.

Le norme non sono armonizzate, ma ciò non esclude che il reato di minaccia tra militari passi inosservato o impunito. La Sentenza citata come fonte ha portato comunque alla condanna del colpevole.

La Legge militare non sempre garantisce l’immunità, soprattutto se si è colpevoli, eppure questo altro caso di disobbedienza potrebbe smentirci.

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