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Modello 730/2016 e detrazioni fiscali premi assicurativi: ecco tutte le istruzioni

giovedì 9 giugno 2016, di Giuseppe Guarasci

Tra le varie detrazioni fiscali, presenti nei modelli 730 e unico persone fisiche, menzione particolare meritano i premi assicurativi, che risultano essere tra le tipologie di spesa più frequenti indicate in dichiarazione.
La detrazione fiscale dall’irpef ammessa per i premi assicurativi è pari al 19% dell’importo di spesa sostenuto nell’anno precedente differenziando però i limiti massimi in base alle diverse tipologie.
Bisogna infatti effettuare delle distinzioni tra le diverse tipologie di premi assicurativi ammessi e in che limiti massimi vengono portati in detrazione fiscale, non tutti infatti posso essere oggetto di scomputo dall’imposta, ecco quindi una guida completa dei premi assicurativi detraibili alla luce delle variazioni intervenute negli ultimi anni.

Modello 730/2016, premi assicurativi: le tipologie detraibili

Sicuramente la prima domanda a cui rispondere riguarda la tipologia di premi assicurativi che possono essere portati in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi modello 730/2016.

Ecco un elenco esaustivo dei principali premi assicurativi detraibili:

  • assicurazione vita con rischio morte;
  • assicurazione con rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%;
  • assicurazione con rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana;
  • assicurazioni con contratto misto, solo per la parte del premio riferibile al rischio di morte
  • Rc Auto infortuni guidatore e conducente.

Modello 730/2016, premi assicurativi: attenzione alla data di stipula

Tutte le precedenti categorie di premi assicurativi sono oggetto di detrazione fiscale, bisogna però sottolineare un’importante distinzione tra essi, ovvero la data di stipula.
La data spartiacque relativa ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati è il 1° gennaio 2001.
I premi assicurativi sopra elencati, stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000 fruiscono della detrazione fiscale del 19% a patto che il contratto in questione:

  • abbia durata non inferiore a 5 anni dalla data di stipula;
  • non consenta la concessione di prestiti per il periodo di durata minima.

Invece, i premi assicurativi stipulati o rinnovati a partire dal il 01/01/2001 fruiscono della detrazione fiscale del 19% solo se il contratto in questione abbia per oggetto:

  • il rischio di morte;
  • il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
  • il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

Restano quindi esclusi dalla detrazione, in quest’ultimo caso, i premi delle assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, la detrazione per questi è ammessa solo in caso di stipula entro il 31/12/2000.

Modello 730/2016, premi assicurativi: i limiti di detrazione

I premi assicurativi elencati sono oggetto di detrazione fiscale dall’irpef per il 19%.
Il TUIR prevede però dei limiti massimi di detrazione fiscale dall’imposta sulle persone fisiche, che si differenziano in base alla data di stipula del premio assicurativo ed all’oggetto del contratto.
Il primo limite massimo di detrazione fiscale ammissibile per premi assicurativi è pari a 530,00 euro e riguarda:

  • i premi con oggetto rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% stipulati dal 01/01/2001;
  • le assicurazioni vita e contro infortuni stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000.

Il secondo limite massimo di detrazione fiscale ammissibile per premi assicurativi è invece pari a 1.291,14 euro e riguarda esclusivamente le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.
Nel caso di premi assicurativi con presenza contemporanea di rischio morte e invalidità e rischio di non autosufficienza il limite massimo resta pari a 1.291,14 Euro.

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