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Trasferimento ai soci dell’eccedenza ACE nel modello Unico PF 2015

lunedì 3 agosto 2015, di Federico Migliorini

La deduzione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stata introdotta per abbattere parzialmente il reddito imponibile delle società che decidono di reinvestire i propri utili, autofinanziandosi. L’agevolazione è fruibile sia per le società di capitali che per le società di persone.

Particolare situazione potrebbe verificarsi nel caso in cui una società di persone presenti una deduzione ACE superiore al reddito imponibile.

Vediamo come riportare questa eccedenza nel modello Unico PF 2015 dei soci.

La compilazione del modello Unico P.F. 2015
La maggiore deduzione Ace non dedotta dalla società può essere trasferita ai soci, i quali la possono riportare l’eccedenza negli esercizi successivi. All’interno del modello Unico P.F. è stato introdotto un apposito rigo (RS 37), nel quale indicare la deduzione attribuita, indicando:

  • in colonna 5, il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d’impresa dichiarato;
  • in colonna 6, il relativo importo;
  • in colonna 7, l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo RS37, colonna 14, del modello Unico P.F. 2014;
  • in colonna 8, l’importo del rendimento nozionale complessivo, pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 4, quello indicato nella colonna 6 di tutti i moduli compilati, e l’importo indicato in colonna 7;
  • in colonna 10, l’ammontare dei redditi d’impresa di spettanza dell’imprenditore, indicati nei seguenti quadri: RF, RG, RD, RH;
  • in colonna 11, la somma tra l’importo relativo al rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore (colonna 8 – colonna 9), che viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione;
  • in colonna 11, la somma tra l’importo relativo al rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore (colonna 8 – colonna 9), che viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione;
  • in colonna 12, la quota del rendimento nozionale indicato in colonna 11, relativa alle società partecipate beneficiarie della deduzione;
  • in colonna 13, la quota del rendimento nozionale indicato in colonna 11, di spettanza dell’imprenditore (colonna 8 – colonna 9) che viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo da indicare nella colonna 5 del rigo RN1.

L’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta va evidenziato nella colonna 7, ricordando che la parte del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi, ovvero è fruibile come credito d’imposta applicando a questa eccedenza le aliquote di cui all’articolo 11 del Tuir. Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’Irap e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.La deduzione Ace, in caso di capienza del reddito di impresa, dev’essere integralmente fruita nell’anno e non può essere discrezionalmente rinviata agli esercizi successivi.

Nel caso in cui il dichiarante persona fisica abbia ricevuto il rendimento nozionale ACE da parte di più soggetti, dovrà compilare più moduli, numerando distintamente ciascuno modulo nella casella posta in alto a destra del quadro RS.

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