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Tasi 2014: affitto, comodato d’uso, convivenza e detenzione a qualsiasi titolo, è caos per capire chi deve pagare
venerdì 12 settembre 2014, di
Tasi 2014, non sono solo i proprietari di casa a doversene preoccupare. Anzi, i maggiori grattacapi al momento li hanno coloro che detengono un immobile per altri motivi: pensiamo non solo al classico affitto, ma anche alla convivenza o al comodato d’uso.
E’ caos tra i professionisti
A lamentare l’ambiguità della situazione sono soprattutto i commercialisti e i consulenti, che hanno sulle spalle un doppio carico: da una parte devono individuare i soggetti che detengono a qualsiasi titolo gli immobili dei loro clienti, procurarsi i relativi dati anagrafici (compreso il codice fiscale) e compilare l’apposito modello F24 (o bollettino postale); dall’altra, devono compilare lo stesso modello per le proprietà immobiliari detenute direttamente dai clienti. Un bel rebus, considerando la moltitudine di situazioni – anche borderline – che caratterizzano la cosiddetta “detenzione a qualsiasi titolo”; senza dimenticare, poi, il doveroso impegno dei professionisti nello studio di tutte le delibere comunali e regolamenti per capire come calcolare il corretto ammontare dovuto per il tributo sui servizi indivisibili.
L’ampiezza del termine “detenzione a qualsiasi titolo”
Il problema, infatti, nasce proprio dalla constatazione che molti tipi di situazioni sono riconducibili alla definizione di “detenzione a qualsiasi titolo”, comprese quelle afferenti a categorie di persone che fino a quest’anno era inimmaginabile che fossero chiamate al pagamento di una tassa su una casa che non posseggono: pensiamo, ad esempio, ai figli che vivono in una casa di proprietà (o presa in affitto) dai genitori. Di fatto, la famosa quota di Tasi tra il 10 e il 30 per cento non si presenta solo nel classico caso degli inquilini con regolare contratto di locazione, ma anche in contesti molto più peculiari, come quello della badante che vive in casa dell’anziano (proprietario o affittuario), o di conviventi che abitino sotto lo stesso tetto per più di 6 mesi (al di sotto di questa finestra temporale, invece, la detenzione è considerata temporanea e la Tasi spetta solo all’intestatario del contratto).