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Svizzera e Singapore fuori dalla black list

venerdì 9 maggio 2014, di Alessandra Manco

Passo avanti per Svizzera e Singapore in materia di trasparenza fiscale. I due paesi hanno infatti deciso di uscire dalla black list dei paesi fiscali in base ai criteri dettati dagli Usa. Con l’intesa fatta ieri a Parigi i due paesi si allineano al protocollo per lo scambio automatico delle informazioni bancarie e finanziarie, protocollo che partirà a partire dal 2017. Le due potenze finanziarie (nel ranking mondiale figurano al 4° ed al 5° posto) si impegneranno pertanto a fornire i dati sui conti correnti dei propri clienti ed a partire dalla firma del contratto non accetteranno più versamenti o aperture di conto senza la preventiva dichiarazione di tassazione assolta eseguita dallo stesso cliente.
Il protocollo è stato per ora firmato da 44 paesi ma ben presto potrebbe anche essere adottato da altri paesi del G-20 (come Russia, Cina, Indonesia, ecc.).

Il protocollo dovrebbe garantire una maggiore trasparenza fiscale a livello mondiale ed un primo test sulla reale operatività si avrà già a fine Ottobre a Berlino, quando si terrà il forum mondiale sulla trasparenza fiscale. Il modello sul quale è stato modellato il protocollo è quello del Fatca statunitense (Foreign account tax compliance act) il quale a sua volta si basa sullo standard globale dello scambio automatico di informazioni ( il cosiddetto Crs, Common Reporting Standard) approvato dall’Ocse a fine Gennaio. In base a tale accordo vi è l’obbligo di raccogliere informazioni sia sui conti intrattenuti al 31 dicembre 2015 sia sui conti aperti successivamente da cittadini stranieri oltre che di informazioni tra le varie autorità fiscali (il primo scambio presumibilmente avverrà nel 2017).

In base a quanto previsto dal Crs viene previsto che tutti i clienti delle banche ed i vari intermediari (società di gestione, intermediazione, ecc.) autocertifichino la propria residenza fiscale mentre gli accordi in vigore in Usa prevedono di ricavare la residenza dalla documentazione già fornita per aprire il conto. In particolare il modello Crs Ocse si differenzia dal modello Fatca in quanto nel Common reporting Standard occorre tenere conto della multilateralità dei numerosi paesi coinvolti.

Inoltre occorre considerare anche gli ulteriori costi che gli intermediari devono sostenere per adeguarsi alle regole Crs oltre che a quelle Fatca. Tra queste le principali differenze sono delle norme più stringenti per provvedere all’identificazione della clientela ed un concetto differente di residenza fiscale tra le due procedure. Per le procedure Fatca inoltre ci sono delle soglie al di sotto delle quali non è obbligatorio fornire informazioni (ad esempio per conti correnti intestati a persone fisiche con importi sotto ai 50 mila euro) mentre in tema Ocse Crs tale soglie non sono presenti.

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