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Start-up innovative: ecco gli incentivi fiscali per gli investitori

giovedì 17 luglio 2014, di Federico Migliorini

E’ stato pubblicato il decreto ministeriale contenente le indicazioni operative per fruire degli incentivi fiscali per gli investimenti in start up innovative effettuati nei 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

La start-up può essere sia una società residente in Italia, sia una società residente in uno Stato membro UE che esercita attività in Italia tramite una stabile organizzazione. L’investitore può essere una persona fisica, una società di persone, una società o un ente soggetto ad IRES e l’investimento può essere effettuato direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. Per questo motivo è necessario che queste società, al 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato l’investimento, detengano azioni o quote di start-up innovative di un valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio.

Esclusioni
Non è possibile fruire dell’incentivo per gli investimenti effettuati:

  • Tramite Società di investimento, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
  • In Start-up innovative che si qualifichino come “imprese in difficoltà” o operanti nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
  • Direttamente o indirettamente (anche tramite altre società di capitali), ai soggetti che, alla data in cui l’investimento si intende effettuato, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell’investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 30%.

Investimento agevolabile
Fruiscono del vantaggio fiscale gli investimenti effettuati tramite:

  • Conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, anche derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
  • Investimenti in quote di società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
  • Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale (esclusi quelli risultanti dalla cessione di beni o servizi).
    I conferimenti in denaro rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale o, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.
    I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Condizioni
Per poter beneficiare dell’agevolazione, la start-up innovativa deve consegnare all’investitore, che la deve conservare, la seguente documentazione:

  • Una certificazione con cui attesta di non aver superato il limite complessivo di conferimenti rilevanti pari a 2.500.000 € relativamente al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento;
  • Copia del piano di investimento, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti e sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
  • Nel caso di start-up a vocazione sociale o ad alto valore tecnologico va rilasciata anche una certificazione attestante l’oggetto della propria attività.
    Infine, le società di investimento devono rilasciare certificare la prevalenza dell’investimento in start-up, previa richiesta dell’investitore, entro il termine per la presentazione del modello Unico relativo al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato.

L’incentivo
L’incentivo varia a seconda che il fruitore sia una persona fisica soggetta ad IRPEF, oppure una società soggetta ad IRES.

  • Se l’investitore è una persona fisica, o una società di persone soggetta ad IRPEF l’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è pari a 500.000 € per una detrazione pari al 19% dell’investimento effettuato (per una detrazione massima di 95.000 €)
  • Se l’investitore è una società di capitali soggetta ad IRES, l’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è pari a 1.800.000 € per una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dell’investimento effettuato (per una detrazione massima di 360.000 €).

L’eventuale eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda dovuta nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

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