Home > Altro > Archivio > Società estinte e responsabilità fiscale: il decreto semplificazioni non è (…)
Società estinte e responsabilità fiscale: il decreto semplificazioni non è chiaro
martedì 13 gennaio 2015, di
Con il decreto semplificazioni (D.Lgs n. 175/2014) è stata introdotta una nuova misura in termini di accertamento nei confronti di società cancellate dal Registro delle imprese e quindi civilisticamente estinte, che poco a che fare con l’intento di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
In particolare, attraverso l’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 viene stabilito che
‘‘ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese’’.
La disciplina previgente
Occorre partire dal presupposto che, l’articolo 2495, comma 2, del codice civile che ‘‘ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi’’.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione a sezioni unite 4060, 4061 e 4062 del 2010 con la quale ha stato stabilito che, a partire dal 1º gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese delle società, sia di capitali che di persone, ne determina comunque l’estinzione, anche in caso di creditori rimasti insoddisfatti e se residuano rapporti giuridici non ancora definiti.
La nuova normativa
Con la norma introdotta dal decreto sulle semplificazioni viene modificata radicalmente questa disciplina. Infatti, viene stabilito che ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Si tratta di una norma che determina una serie di problematiche non di poco conto, se pensiamo che un soggetto giuridicamente inesistente risulti esistente solo per i rapporti con il Fisco, peraltro solo dal lato passivo (non è infatti possibile promuovere azioni di rimborso).
La ratio della normativa è quella di consentire alle varie Amministrazioni di notificare atti di imposizione e di riscossione nei confronti
dei soggetti estinti, e quindi giuridicamente inesistenti, come se questi soggetti risultassero ancora in attività determinando una incongruenza tra normativa civilistica e fiscale: giuridicamente la società non esiste, mentre viene a risultare fiscalmente esistente solo per essere destinataria di atti fiscali impositivi.
Impugnazione di atti
Uno degli aspetti ancora poco chiari di questa normativa riguarda quello del possibile contenzioso che si potrebbe venire a creare se la società estinta volesse impugnare uno degli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria.
In questo modo si vorrebbe stabilire che la società, ancorché giuridicamente inesistente, così come evidentemente lo sono i suoi organi, possa stare in giudizio e, quindi, possa impugnare gli atti che verranno notificati dalle varie Amministrazioni dopo l’estinzione. Infatti, l’inesistenza della società comporta automaticamente la decadenza di legittimazione dei suoi organi (amministratori, liquidatori).