Home > Altro > Archivio > E-commerce diretto, novità 2015: quanta Iva si paga?

E-commerce diretto, novità 2015: quanta Iva si paga?

giovedì 8 gennaio 2015, di Federico Migliorini

Dal 1° gennaio 2015, per i servizi di e-commerce diretto cambierà il criterio di territorialità applicabile alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (B2C): essi saranno territorialmente rilevanti nel Paese in cui il committente è stabilito (non più nel Paese ove è stabilito il prestatore soggetto passivo Iva). Rimarrà invariata, invece, la territorialità Iva di tali servizi, se gli stessi vengono effettuati nei confronti di soggetti passivi d’imposta (B2B).

Conseguenze operative
In via generale, la nuova disciplina territoriale comporterà per le imprese che erogano i citati servizi a consumatori finali UE, la tassazione con l’aliquota Iva prevista (e l’osservanza dei vari adempimenti), nei vari Paesi nei quali sono stabiliti i consumatori; ciò comporterà l’obbligo di istituire una posizione Iva (rappresentante fiscale o identificazione diretta) in ognuno degli Stati UE nei quali l’impresa è debitrice d’imposta. Quindi, per quanto riguarda le operazioni che coinvolgono i soggetti italiani:

  • I prestatori stabiliti in Italia, dovendo applicare l’Iva del Paese ove è residente il committente privato, sono obbligati ad aprire una posizione Iva in ogni Paese UE in cui avviene il consumo da parte di un loro cliente privato;
  • I prestatori non residenti che forniscono le prestazioni ai consumatori privati italiani, devono aprire una posizione Iva in Italia per applicare l’Iva italiana del 22%.

Per evitare al prestatore soggetto passivo Iva di dover aprire una posizione Iva in ogni Paese UE dove presta i servizi ai consumatori, è possibile optare per un regime alternativo semplificato che consente di accentrare gli adempimenti presso un’unica posizione Iva mediante la registrazione al Mini One Shop Stop (c.d. MOSS). Esso è un portale web istituito in ogni Paese UE che consente ai prestatori di registrarsi per versare unitariamente nel proprio Paese l’imposta dovuta, nella misura prevista nel Paese del consumatore privato, sui servizi prestati ai consumatori medesimi.

Caratteristiche generali del MOSS
A seguito dell’adesione al MOSS, il prestatore soggetto passivo Iva dovrà trasmettere, in via telematica, le dichiarazioni Iva trimestrali, fornendo informazioni dettagliate sui servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione prestati a privati consumatori stabiliti in altri Paesi UE e conseguentemente versare l’Iva dovuta.

Successivamente le dichiarazioni ricevute in via telematica, così come i versamenti dell’Iva relativi, saranno poi trasmesse dal Paese UE in cui è identificato il prestatore ai rispettivi Paesi UE di consumo mediate una rete di comunicazioni. La scelta del regime semplificato vincola il prestatore alla sua applicazione per tutto l’anno nel quale l’ha presa e per i due successivi. Inoltre, una volta effettuata la scelta di avvalersene, il regime dovrà essere applicato dal prestatore in tutti i Paesi UE.

Un messaggio, un commento?

moderato a priori

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.

Chi sei?
I tuoi messaggi

Questo form accetta scorciatoie di SPIP [->url] {{bold}} {italic} <quote> <code> e il codice HTML <q> <del> <ins>. Per creare un paragrafo lasciate semplicemente una riga vuota.