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Scuola: è possibile bocciare per troppe assenze?
martedì 12 giugno 2018, di
Per non rischiare la bocciatura bisogna non aver superato un numero massimo di assenze, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno: svegliarsi presto ogni mattina per andare a scuola per molti ragazzi è quindi una vera e propria tortura alla quale sembra impossibile sfuggire.
L’articolo 14 del suddetto decreto infatti chiarisce come calcolare le assenze che si possono fare in un anno scolastico: per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Una recente sentenza sembra però offrire una rilettura interessante di questa norma; il TAR di Lecce infatti ha negato la bocciatura di un ragazzo causata dal solo numero elevato di assenze, ma questa procedura non è applicabile a tutti i casi.
Il caso
Il TAR di Lecce nella sentenza n. 899/2018 ha accolto il ricorso della madre di un ragazzo che delle scuole medie che non era stato ammesso a frequentare l’anno scolastico successivo. Il “Documento di Valutazione” riportava 335 ore di assenza del ragazzo, mentre le ore di frequenza erano in totale 685: un numero inferiore ai tre quarti del monte orario curriculare previsto dagli ordinamenti.
Partendo da questo dato di fatto gli insegnanti del ragazzo avevano ritenuto necessario invalidare l’anno scolastico per l’impossibilità di valutare l’alunno in sede di scrutinio ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122/2009.
Dall’altra parte la madre del ragazzo sostiene che il Collegio dei docenti avesse comunque la possibilità di valutare l’alunno nonostante le assenze; inoltre il genitore si è appellato al fatto che la scuola non avesse mai comunicato alla famiglia che il ragazzo avesse superato il limite di assenze consentito, dichiarando che il figlio ha comunque potuto sostenere le prove scritte e orali relative a tutte le materie.
La sentenza
Esistono molti motivi per impedire al ragazzo di passare all’anno successivo, e quindi di procedere con la bocciatura, ma in questo caso il numero di assenze non è stato ritenuto un fattore determinante.
Secondo il TAR in questo specifico caso non sussistono elementi sufficienti a far pensare che le assenze dell’alunno abbiano influito negativamente sulla possibilità di procedere al suo scrutinio: dal punto di vista del profitto e delle valutazioni il ragazzo appariva idoneo al passaggio alla classe successiva.
I giudici amministrativi si sono pronunciati quindi a favore della madre del ragazzo facendo riferimento a quanto enunciato nell’art. 14 del d.P.R. che consente di derogare al limite minimo di presenza in caso di assenze documentate e continuative a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il Collegio si è basato inoltre sulla giurisprudenza che dichiara:
“La presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno, ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità”.
La presenza scolastica è quindi considerata dal TAR un mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno: se il ragazzo non evidenzia problemi o carenze nel profitto nonostante le numerose assenze il presupposto potrà essere accantonato.
Va poi considerato l’aspetto fondamentale: le conseguenze sulla vita del ragazzo. Una bocciatura basata solo sul numero delle assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo dello studente in modo ingiustificato poiché egli dal punto di vista dell’apprendimento sarebbe stato idoneo al passaggio alla classe successiva.
Pertanto secondo il TAR:
“far ripetere l’anno scolastico a un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti e a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi”.