Home > Altro > Archivio > Riforma delle società di mutuo soccorso: ecco cosa cambia
Riforma delle società di mutuo soccorso: ecco cosa cambia
venerdì 15 febbraio 2013, di
Il Decreto Crescita Bis 2012 ha istituito la riforma delle società di mutuo soccorso, la cui disciplina originaria risaliva alla Legge n. 3818 del 1886. Un po’ passata in sordina, la riforma delle società di mutuo soccorso prevede sostanziali modifiche e novità legate principale al ruolo di questi istituti. La nuova normativa relativa alle società di mutuo soccorso finalizza queste ultime a svolgere il proprio ruolo in maniera più efficiente nel campo socio-sanitario e previdenziale.
Riforma delle società di mutuo soccorso: cosa cambia?
Ecco i punti chiave della riforma delle società di mutuo soccorso come si evince dalla nuova normativa.
Si legge dal testo ufficiale:
Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge.
Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:– erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
– erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
– erogazione dei servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
– erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Segue:
Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività d’impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell’art. 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.
Inoltre:
– diventa obbligatoria l’iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese in base a criteri e modalità che verranno stabilite tramite un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
– verrà istituita un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative in cui le società di muto soccorso verranno iscritte automaticamente;
– è previsto un aggiornamento degli ambiti di attività, che includerà anche la possibilità per le società di mutuo soccorso di svolgere i propri compiti attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi;
– la possibilità di diventare soci ordinari delle società di mutuo soccorso viene estesa alle persone fisiche, alle altre società di mutuo soccorso (a patto che i soci di queste ultime possano beneficiare delle prestazioni erogate dalla società) e ai soci sostenitori, che potranno anche essere persone giuridiche;
– se una società di mutuo soccorso incorre a liquidazione o a perdita della sua natura societaria, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o a uno dei Fondi mutualistici o ancora al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.