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Regime dei minimi: i casi in cui va disapplicato

venerdì 11 gennaio 2013, di Daniele Sforza

Il regime dei minimi va disapplicato in alcuni casi: tale disapplicazione può essere effettuata in 2 modalità e se sussistono determinate circostanze. Secondo la normativa vigente, infatti, il regime dei minimi cessa di essere applicato nell’eventualità in cui i contribuenti non possiedono più i requisiti necessari per accedere al suddetto regime.
Andiamo a vedere nel dettaglio le modalità e i parametri necessari che determinano la disapplicazione del regime dei minimi.

Disapplicazione del regime dei minimi: modalità

Il regime dei minimi, come dicevamo, può essere disapplicato con 2 modalità:

 Disapplicazione per opzione: avviene quando il soggetto sceglie di determinare le imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. Può avvenire per via di comportamento concludente, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta). In aggiunta di ciò il soggetto sarà soggetto agli adempimenti previsti ai fini IVA e Irpef/Irap.
La comunicazione di fuoriuscita dal regime dei minimi e di accesso al regime ordinario deve essere inviata all’Agenzia delle Entrata al momento della prima dichiarazione annuale IVA da presentare in seguito all’opzione effettuata. La decisione resta valida per i 3 anni seguenti e successivi, finché il soggetto continua ad applicare le imposte seguendo i parametri stabiliti dal regime ordinario.

 Disapplicazione per legge: avviene quando il soggetto perde almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Quando avviene la disapplicazione del regime dei minimi per legge

La disapplicazione del regime dei minimi per legge avviene quando il soggetto perde almeno uno dei seguenti requisiti:

 consegue ricavi o compensi superiori a 30mila euro;

 effettua una cessione all’esportazione;

 paga spese per dipendenti e collaboratori;

 elargisce utili agli associati per prestazioni professionali;

 acquista beni strumentali per un importo che superi, per un totale di 3 anni, la cifra di 15mila euro.

Il regime dei minimi subisce la disapplicazione per legge anche in seguito al verificarsi dei seguenti eventi:

 trasferimento della propria residenza all’estero;

 applicazione di uno dei regimi speciali ai fini IVA in seguito a un mutamento dell’attività;

 cessione di fabbricati, o porzioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi in seguito a un mutamento dell’attività;

 acquisizione di partecipazione in società di persone o società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria.

Quando la disapplicazione del regime dei minimi si verifica immediatamente

Come dicevamo, il verificarsi di uno solo dei requisiti sopraccitati comporta automaticamente l’esclusione del soggetto dal regime dei minimi, la cui fuoriuscita avviene dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Solamente in un caso la fuoriuscita risulta immediata, ovvero quando nel periodo di imposta il soggetto riceve ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite di 30mila euro (ovvero, 45mila euro). La disapplicazione avviene in maniera immediata e il soggetto viene chiamato a rispettare tutta una serie di obblighi legati agli adempimenti contabili ed extracontabili, liquidando l’IVA per le operazioni relative a tutto l’anno solare.

Obblighi e adempimenti da rispettare

Gli adempimenti da rispettare diventano dunque i seguenti:

 IVA:

  • istituzione registri entro il termine stabilito per effettuare la liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di superamento del limite;
  • annotazione operazioni di cessione di beni e/o prestazioni di servizi e acquisti effettuati antecedenti e successivi al superamento del limite entro e non oltre il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA;
  • liquidazione dell’IVA relativa al mese o al trimestre di superamento del limito, con versamento dell’importo a debito in sede di determinazione del saldo annuale entro il termine e senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • presentazione della comunicazione annuale dati IVA e dichiarazione annuale IVA entro i termini stabiliti;
  • versamento saldo IVA dell’anno di superamento del limite entro i termini prefissati.

 Irpef/Irap:

  • istituzione registri e scritture contabili entro il termine stabilito per effettuare la liquidazione periodica riguardo il mese o il trimestre di superamento del limite;
  • annotazione operazioni di cessione di beni e/o prestazioni di servizi e acquisti effettuati antecedenti e successivi al superamento del limite entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale;
  • presentazione della dichiarazione annuale, comunicazione dati studi di settore e parametri, per ciò che concerne l’anno di superamento del versamento di imposte a saldo relative all’anno in cui si verifica il superamento del limite.

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