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Mancate annotazioni sulla carta di circolazione: dal 3 novembre scatta la sanzione
venerdì 31 ottobre 2014, di
A distanza di ormai due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 198/12 sono stati forniti necessari chiarimenti riguardanti l’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso.
L’obbligo di annotazione e registrazione riguarderà anche tutte le variazioni intervenute per gli intestatari dei mezzi di trasporto, quindi ad esempio la variazione di denominazione per le società o il cambio del luogo di residenza per le persone fisiche.
Con la circolare n.15513 del 10 luglio 2014, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha quindi chiarito molti dubbi relativamente alle varie fattispecie di annotazioni da effettuare, anche in considerazione del fatto che dal prossimo 3 novembre 2014, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi. Si tratta di sanzioni non solo pecuniarie ma che potranno anche determinare il ritiro della carta di circolazione.
Annotazione obbligatoria solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014
Una prima importante e preliminare precisazione fornita dalla circolare è che l’obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda esclusivamente gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
Per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, quindi, vi è comunque
la facoltà di provvedere volontariamente all’aggiornamento dei dati ma l’eventuale omissione di tali annotazioni non potrà dare luogo all’applicazione di alcuna sanzione.
L’obbligo di annotazione per il comodato di veicoli aziendali
L’obbligo di annotazione nella carte di circolazione, riguarda tutti quei soggetti che hanno la temporanea disponibilità di un veicolo intestato ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni. Riguardo questa fattispecie, la circolare affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Tuttavia il caso più frequentemente riscontrabile è quello del possesso del veicolo a titolo di comodato d’uso gratuito.
In particolare, stiamo parlando delle situazioni riguardanti veicoli in disponibilità di aziende o di Enti (pubblici e privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente, che vengano da questi soggetti concessi, per un periodo superiore a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti.
In tutti questi casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente), su delega del comodatario dipendente), presenta istanza (su modulistica riportata nella Circolare in commento) volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. A fronte di tale istanza viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Sul tema la Circolare n.15513 precisa che:
- nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette “flotte aziendali") è possibile presentare un’unica istanza cumulativa;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti “noleggi full rent”) ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.
Tale procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l’ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato.