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Malattia del lavoratore: come ottenere l’indennità dell’Inps
sabato 24 maggio 2014, di
In caso di malattia il lavoratore può assentarsi dal luogo di lavoro e in base a quanto stabilito dall’art. 2110 del codice civile ha diritto alla retribuzione del datore di lavoro (qualora previsto dalla contrattazione collettiva) e/o ad un’indennità di malattia a carico dell’Inps.
Bisogna fare attenzione a non confondere tale indennità con l’indennità corrisposta dall’Inail in caso di malattia professionale connessa allo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
Per malattia si intende lo stato di alterazione della salute che provoca un’assoluta o parziale incapacità di svolgere l’attività lavorativa. Il lavoratore dipendente oltre che durante il decorso della malattia potrà assentarsi per i seguenti motivi:
- necessità di seguire delle terapie specifiche
- necessità di un periodo di convalescenza per non compromettere la propria condizione.
In caso di malattia, la legge tutela il lavoratore, in quanto ne garantisce la conservazione del posto di lavoro e gli riconosce la possibilità di assentarsi per un certo lasso di tempo (il cd periodo di comporto) durante il quale non potrà essere licenziato.
Sotto il profilo economico la legge riconosce al lavoratore il diritto alla retribuzione o ad un’indennità.
In taluni casi è il datore di lavoro a sostenere questo onere interamente (ipotesi di malattia non indennizzata dall’Inps), in altri è l’Inps a corrispondere l’indennità che potrà essere integrata dal datore di lavoro.
Chi paga l’indennità?
L’indennità a carico dell’Inps viene solitamente anticipata dal datore di lavoro che provvede poi ad ottenere un rimborso dall’Inps attraverso la compensazione dei contributi che è tenuto a versare per il personale dipendente.
L’Inps provvede invece direttamente a versare l’indennità a favore di lavoratori agricoli, lavoratori stagionali a tempo determinato, lavoratori sospesi o lavoratori disoccupati che non godono del trattamento di integrazione salariale.
A chi spetta l’indennità?
In generale si può affermare che l’INPS eroga le prestazioni economiche di malattia a favore di tutti i lavoratori i cui datori di lavoro siano tenuti al versamento dei contributi di malattia.
Nello specifico hanno diritto a tale indennità
- gli operai del settore agricolo, dell’industria, dell’artigianato;
- gli operai e gli impiegati nel settore terziario e dei servizi;
- gli impiegati nel settore del credito, delle assicurazioni;
- gli autoferrotranvieri;
- i marittimi;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.
Modalità per richiedere l’indennità
Al fine di presentare la domanda per l’indennità dell’Inps è necessario che il lavoratore produca il certificato rilasciato dal proprio medico curante, che attesti il tipo di malattia (la diagnosi), la data del suo inizio, e la prognosi di incapacità al lavoro.
Sarà il medico a trasmettere per via telematica il suddetto certificato all’Inps.
Come si calcola l’indennità dovuta?
Per i primi 3 giorni di malattia non è dovuto alcun indennizzo a meno che non vi provveda il datore di lavoro. Fa comunque eccezione l’ipotesi di ricaduta entro 30 giorni.
Dal quarto giorno in poi l’indennizzo a carico dell’Inps viene così calcolato:
- per i primi 20 giorni sarà pari al 50% della retribuzione giornaliera media globale percepita dal prestatore di lavoro nel periodo del mese scaduto e precedente l’inizio della malattia;
- dal 21° giorno nella misura di 2/3 della retribuzione media giornaliera di cui sopra.
A seconda che il lavoratore dipendente sia stato assunto a tempo indeterminato o meno vi sarà una differenza nel periodo massimo di erogazione.
Per il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, l’indennità viene erogata per un periodo massimo di 180 giorni complessivi in un anno solare;
Per il lavoratore con contratto a tempo determinato, fermo restando il predetto limite di 180 giorni, l’indennità viene erogata per un numero di giorni pari a quelli di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi precedenti la malattia. In tal caso se il lavoratore non ha lavorato per più di 30 giorni, l’indennità sarà concessa per un periodo massimo di 30 giorni.