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Locazioni immobiliari: dal 2015 modello F24 Elide obbligatorio per l’imposta di registro
giovedì 15 gennaio 2015, di
Da gennaio 2015 il versamento dell’imposta di registro legata a registrazioni, rinnovi, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione immobiliari dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 Elide).
In linea generale, il modello F24 versamenti con elementi identificativi deve essere utilizzato, per effettuare i versamenti di imposte e tasse per le quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 di tipo ordinario. Non può essere utilizzato, invece, per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.
L’Agenzia delle Entrate, con l’emanazione del provvedimento n. 554 del 3 gennaio 2014 ha previsto l’estensione della modalità di versamento con F24 Elide delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione, sia civili che commerciali, legati a beni immobili.
In particolare, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2014 e il 31 dicembre 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili potevano essere versate utilizzando il modello F24 Elide. Si trattava di un periodo transitorio, in quanto a partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti debbono effettuarsi esclusivamente con il modello F24 Elide.
Con la Risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per i versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento. In particolare:
- i codici tributo compresi tra il “1500” e il “1510” riguardano l’imposta di registro (prima registrazione, registrazione annualità successive, cessioni del contratto, risoluzioni del contratto, proroghe del contratto), l’imposta di bollo, i tributi speciali e compensi, sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- il codice identificativo “63” denominato “Controparte” va utilizzato per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto “controparte” del contratto;
- i codici tributo compresi tra “A135” e “A138” consentono il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.
Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come previsto dall’art. 37, comma 49 del D.L. 04/07/2006, n. 223, d’esenzione previsti. Anche i soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare i servizi di pagamento on-line. Il versamento può essere effettuato anche presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali.