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Leasing per imprese e professionisti: disciplina fiscale 2014, vantaggi e svantaggi

mercoledì 25 giugno 2014, di Federico Migliorini

Dal 2014 sono entrate in vigore nuove regole riguardanti la deducibilità fiscale dei contratti di leasing, che è divenuta più rapida:

  • Per i contratti di leasing immobiliare la deduzione avviene in un periodo minimo di 12 anni (precedentemente il periodo andava da 11 a 18 anni);
  • Per i beni mobili il periodo minimo di deduzione passa alla metà del periodo di ammortamento, invece dei 2/3 previsti in precedenza.

Vediamo adesso come queste nuove regole si inseriscono nella disciplina fiscale del leasing per l’impresa utilizzatrice dei beni.

Ai fini contabili, i beni strumentali presi in leasing possono essere rilevati secondo due criteri:

  • In base al criterio patrimoniale, previsto dai principi contabili nazionali, che consente l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale solamente quando, alla scadenza del contratto, l’impresa decide eventualmente di riscattare il bene. Fino ad allora si rilevano i canoni di locazione maturati nel corso dell’esercizio, poiché il bene non è di proprietà dell’impresa utilizzatrice;
  • In base al criterio finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), che assimila il leasing all’acquisto vero e proprio e di conseguenza prevede l’iscrizione immediata nell’attivo patrimoniale del bene e l’imputazione nel conto economico del relativo ammortamento del costo pluriennale.

Ai fini fiscali, i costi sono deducibili solo se il leasing si riferisce a beni strumentali ammortizzabili. Non sono quindi deducibili i canoni di leasing pagati per azioni e terreni.

I criteri di deduzione
I criteri di deduzione variano in funzione del criterio contabile adottato:

  • Metodo patrimoniale: prima dell’eventuale riscatto del bene, sono deducibili esclusivamente i canoni, nel rispetto del principio di competenza. Inoltre, per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, la relativa durata, se inferiore al periodo minimo stabilito dalla legge, è irrilevante, mentre per i contratti stipulati fino al 28 aprile 2012, la durata minima, variabile in funzione del bene oggetto di leasing, è una condizione di deducibilità;
  • Metodo finanziario: sono deducibili l’ammortamento e gli interessi passivi, entrambi imputati a conto economico. In pratica, un bene acquistato in leasing è da considerarsi alla stregua di un normale bene strumentale acquisito in proprietà.
    In entrambi i criteri, la quota di interessi impliciti è soggetta alle regole ordinarie applicabili agli interessi passivi.

Regole particolari per i fabbricati strumentali
I criteri di deducibilità fiscali del leasing dei fabbricati strumentali seguono disposizioni specifiche. La quota capitale va riferita al costo di acquisto assunto al netto del costo delle aree, secondo le disposizioni analoghe previste per gli immobili di proprietà; pertanto la quota capitale riferita all’area resta indeducibile. Per determinare il valore dell’area rileva il costo effettivo della stessa, mentre se l’area è stata acquisita con il fabbricato, rileva il costo percentuale del 20% o, per i fabbricati industriali il 30%.

Condizioni di deducibilità specifiche per il criterio patrimoniale
Per chi adotta il criterio patrimoniale, bisogna distinguere a seconda della data di stipula del contratto di leasing. I contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 sono soggetti a condizioni più favorevoli rispetto a quelli stipulati in precedenza; per quelli stipulati dal 29 aprile 2012 è stato eliminato il vincolo della durata minima del contratto; infatti, la deduzione dei canoni è ammessa per un periodo minimo variabile in relazione all’oggetto del contratto. In generale, la durata del contratto di leasing rileva fiscalmente solo se è superiore al periodo minimo indicato dalla legge; in tal caso i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico, secondo le regole ordinarie.

Se invece il contratto di leasing ha una durata inferiore al minimo fiscale, rileva il periodo minimo stabilito dalla legge; in questo caso, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si determina pertanto un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali, in quanto le quote dei canoni eccedenti quelle derivanti dall’applicazione del periodo minimo, durante la vita contrattuale sono tassate con una variazione in aumento. Al termine del contratto poi vengono dedotte in via extracontabile mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, sempre nei limiti dell’importo massimo deducibile annualmente.

Eventuali maxicanoni corrisposti prima della consegna del bene, rilevano nel rispetto del principio di competenza e sono deducibili fiscalmente a partire dalla consegna del bene e proporzionalmente alla durata del contratto di leasing o, se questo è inferiore al periodo minimo, alla durata di quest’ultimo.

Al momento del riscatto, invece, il valore di riscatto deve essere fiscalmente ammortizzato in base ai coefficienti specifici legati al tipo di bene in oggetto. Se il riscatto del bene non supera i 516,46 € l’impresa può dedurre l’intero valore del riscatto nell’esercizio di effettuazione dello stesso. Per i contratti di durata inferiore al minimo fiscale, dopo il riscatto del bene, l’ammortamento del costo di acquisto si affianca alla deduzione exrtacontabile dei canoni precedentemente non dedotti.

Contratti stipulati dal 2014 periodo minimo di deduzione

Mezzi di trasporto parzialmente deducibili (20%): periodo minimo di deduzione almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario (in genere 48 mesi);

Beni mobili diversi: periodo minimo non inferiore a ½ del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto in relazione all’attività esercitata dall’impresa utilizzatrice;

Beni immobili: periodo non inferiore a 12 anni

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