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L’istituto dell’autotutela per evitare contenziosi fiscali
giovedì 4 settembre 2014, di
Nel caso in cui un contribuente riceva atti dell’Agenzia delle Entrate del tutto illegittimi, viziati da evidenti e palesi errori ha il diritto di vederseli annullare. Infatti, contro tali avvisi di irregolarità, provvedimenti o cartelle esattoriali è bene sapere che non solo si può presentare ricorso al giudice ma è possibile tentare di ottenere l’annullamento dell’atto attraverso un’istanza in autotutela ovvero una richiesta bonaria rivolta dal soggetto destinatario dell’atto.
I vantaggi dell’autotutela
L’autotutela può essere definita come il potere dell’Agenzia delle Entrate di riesaminare gli atti dalla stessa emessi in precedenza. Si tratta, quindi, della facoltà di rimuovere gli atti illegittimi per realizzare l’interesse pubblico al ripristino della legalità. Detto questo, possiamo affermare che non è certo corretto il comportamento degli Uffici quando, in questi casi, invitano il contribuente a fare il ricorso non consigliando l’autotutela. Il fatto è che negli ultimi anni si è fatto un abnorme ricorso al contenzioso, che è diventato un cammino eccessivamente complesso. Gli uffici, infatti, ad ogni ricorso da parte del contribuente non rinunciano mai alla lite, anche nei casi in cui siano sicuri di perdere. Per questo motivo usufruire dell’istituto dell’autotutela può essere molto vantaggioso per il contribuente.
La normativa
L’istituto dell’autotutela, inizialmente introdotto dall’articolo 68 del DPR n. 287/92, è ora disciplinato dal Decreto Legge n. 564/94 convertito dalla Legge n. 656/94 (integrata dalla Legge n. 28/99) e regolamentato dal decreto del Ministero delle Finanze n. 37 dell’11 febbraio 1997. Il suddetto istituto costituisce il potere e dovere dell’amministrazione finanziaria di correggere o annullare tutti gli atti illegittimi o, comunque, errati o irregolari. È di tutta evidenza che l’istituto, se applicato, contribuisce a una sostanziale riduzione del contenzioso tributario, con conseguente alleggerimento delle spese di soccombenza, e al miglioramento dei rapporti con i contribuenti.
Presupposti ed oggetto dell’autotutela
I presupposti per l’esercizio dell’autotutela, che devono ricorrere congiuntamente, sono due e cioè:
- L’illegittimità o l’infondatezza dell’atto. L’illegittimità riguarda gli errori che riguardano la redazione dell’atto, nonché gli errori di diritto (c.d. vizi dell’atto). L’infondatezza, invece, attiene agli errori sui fatti oggetto d’imposizione ed alle questioni estimative inerenti alla qualificazione e/o quantificazione della materia imponibile (c.d. vizi della pretesa). Poiché il presupposto è l’illegittimità o l’infondatezza dell’atto impositivo, l’autotutela non può intervenire su questioni di tipo valutativo, o sui casi dubbi, in cui può attribuirsi fondamento con valide argomentazioni a più interpretazioni possibili. L’art. 2 del regolamento ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 individua, in modo non tassativo, né esaustivo, le principali tipologie di vizi che giustificano il ricorso all’autotutela, ossia: errore di persona; errore logico o di calcolo; errore sul presupposto di imposta; duplicazioni di imposta; mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente; mancanza di documentazione sanata entro i termini di decadenza.
- L’interesse pubblico specifico, concreto e attuale all’eliminazione dell’atto per riaffermare l’equità fiscale e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Quindi, accanto all’illegittimità o infondatezza dell’atto, è necessario vi sia l’interesse concreto ed attuale all’annullamento che deve risultare, a seguito di una valutazione comparativa, prevalente rispetto all’interesse pubblico alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche e quindi al mantenimento dell’atto. L’esistenza di tale interesse va esplicitata nella motivazione del provvedimento di autotutela. Nella valutazione comparativa di tali interessi, bisogna tener conto di vari elementi, quali la gravità del vizio dell’atto, il costo derivante da inutili carichi di lavoro che comportano la sottrazione di risorse diversamente utilizzabili, ovvero, in caso di giudizio, la probabilità di soccombenza dell’Ufficio, il rischio di condanna alle spese di lite, il valore della lite stessa.
Atti soggetti ad autotutela
L’autotutela può riguardare tutti gli atti impositivi che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente, derivanti dallo svolgimento dei processi operativi riguardanti sia la funzione di controllo sia l’erogazione di servizi ai contribuenti, quali:
- avvisi di accertamento e/o rettifica, di liquidazione, atti di irrogazione sanzioni;
- atti di recupero di crediti di imposta indebitamente fruiti anche in compensazione;
- iscrizioni a ruolo, cartelle di pagamento;
- atti di diniego di agevolazioni fiscali o di rimborso di imposte indebitamente richieste o versate.