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Imu e Tasi 2015, scadenza 16 Giugno: dichiarazione, compensazioni, rimborsi e agevolazioni
sabato 16 maggio 2015, di
Sempre più vicino il termine per la scadenza del pagamento del primo acconto di IMU e Tasi 2015, le due imposte locali che, insieme alla Tari, i contribuenti devono pagare per i servizi sulla casa ai comuni.
Dopo aver segnalato le varie modalità di pagamento nei comuni italiani, soprattutto in riferimento alla questione dei bollettini precompilati di pagamento, che ha già suscitato i primi problemi riguardo al pagamento del primo acconto di IMU e Tasi 2015 è opportuno chiarire quali sono le principali specifiche riguardo alle dichiarazioni, alle modalità di compensazione e rimborso di eventuali importi in sovrappiù già pagati lo scorso anno e riguardo alle agevolazioni fiscali per questi due tributi.
Dichiarazione IMU e Tasi 2015
Anche se permangono ancora dubbi riguardo ai modelli utili per la dichiarazione IMU e per la dichiarazione TASI 2015, al momento attuale, in base alle ultime indicazioni del Dipartimento delle Finanze, si presenta un solo modulo (Dichiarazione IMU) valido sia per l’IMU che per la TASI 2015.
La dichiarazione IMU e Tasi 2015 va presentata in tutti i casi in cui sono avvenute, nel precedente periodo d’imposta, variazioni nella situazione immobiliare del contribuente e deve essere presentata anche da tutti coloro che nel 2014 hanno applicato l’Imu sulla base di situazioni che non risultano da atti pubblici.
La scadenza per presentare il Modello per la dichiarazione IMU e TASI 2015 è fissata al 30 Giugno e il modello va presentato nei seguenti casi:
- fabbricati non utilizzati;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- immobiIi soggetti a leasing;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP (imprenditori agricoli professionali);
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area fabbricabile trasformata in terreno agricolo;
- area resa edificabile, in seguito alla demolizione di un fabbricato preesistente;
- immobile che ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
- immobile di interesse storico o artistico;
- immobile assegnato dal giudice all’ex coniuge;
- la dichiarazione IMU e Tasi 2015 deve essere presentata anche dai proprietari di immobili assegnati, con contratto di comodato d’uso gratuito, ai parenti in linea retta, in possesso di particolari requisiti reddituali che li esentano dal pagamento dei tributi; in questo caso occorre allegare alla dichiarazione anche il contratto di comodato d’uso gratuito, registrato e l’ISEE del soggetto a cui è stato concesso in comodato l’immobile.
La dichiarazione IMU e Tasi 2015 non deve essere presentata:
- in tutti i casi di acquisto di un immobile;
- nel caso in cui si sia presentata una dichiarazione di successione;
Compensazioni e rimborsi
I contribuenti che lo scorso anno hanno pagato un importo più elevato del dovuto per IMU e Tasi possono chiedere, per i tributi locali dovuti quest’anno, la compensazione o il rimborso.
Questa possibilità può configurarsi in molti casi tenendo presente che lo scorso anno molti contribuenti hanno pagato un importo maggiorato delle due imposte a causa della tardiva definizione della aliquote per la Tasi e a causa delle esenzioni dell’IMU, previste nel caso del comodato d’uso (descritto sopra), introdotte a ridosso della scadenza dei pagamenti.
Per fare richiesta di compensazione o rimborso è necessario rivolgersi all’amministrazione del Comune di residenza e capire quali sono le modalità per richiedere un rimborso o una compensazione e ridurre, in tal modo, gli importi da pagare entro il prossimo 16 Giugno.
In ogni caso, la specifica modulistica sarà predisposta dai singoli comuni (non esiste un modello unico) e, quindi, dovrà essere scaricata sul sito web del comune in cui è ubicato l’immobile, oppure richiesta agli uffici comunali.
Imu e Tasi 2015: agevolazioni e esenzioni
Per quanto riguarda le agevolazioni su IMU e Tasi occorre distinguere tra quelle previste per legge e, quindi, valide in tutti i comuni italiani e le specifiche detrazioni che ogni singolo comune può deliberare per specifiche categorie di contribuenti (redditi bassi, famiglie numerose, pensionati, ecc. ecc.).
Per quanto riguarda le prime occorre ricordare che:
- per la prima casa non è dovuto il pagamento dell’IMU ma solo quello della Tasi;
- per prima casa (o, meglio, abitazione principale) si intende:
- l’abitazione in cui il proprietario è residente;
- l’abitazione che il proprietario ha assegnato all’ex coniuge;
- sono esentate dal pagamento dell’IMU (ma non da quello della Tasi) anche le pertinenze dell’abitazione principale, ovvero cantine o soffitte, box, posti auto scoperti: in questo caso l’esenzione è prevista per una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6, C/7;
- In molti comuni (ma in questo caso è opportuno verificare le specifiche delibere e gli specifici regolamenti comunali), come ad esempio Roma, è prevista l’esenzione dall’IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito ai figli o ai genitori, con Isee non superiore a 15.000 euro;
- In molti comuni (anche in questo caso è opportuno verificare le specifiche delibere e gli specifici regolamenti comunali) sono esentate dall’IMU le abitazioni (anche secondarie) degli anziani ricoverati in case di cura;
- il pagamento dell’IMU è comunque dovuto per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e considerabili, pertanto, come immobili di lusso;
- L’Imu è dovuta anche sugli immobili dei residenti all’estero, tranne nel caso dei pensionati che incassano pensioni estere e sono residenti nel Paese estero nel quale hanno lavorato.