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Imu e Tasi: saldo in scadenza il 16 dicembre 2016
domenica 20 novembre 2016, di
Qualche giorno fa nell’iter di modifica al disegno di Legge di bilancio 2017 il PD ha presentato un emendamento che prevedeva l’introduzione di una tassa unica sugli immobili, la cosiddetta Imi che sostituiva in un sol colpo Imu e Tasi. L’emendamento è stato ritirato e l’Imu e la Tasi continueranno ad applicarsi il prossimo anno. La prossima scadenza che riguarda entrambe le tasse è con il saldo da versare il prossimo 16 dicembre 2016.
Saldo Imu e Tasi scadenza 16 dicembre 2016 abitazione principale
L’Imu è l’imposta municipale propria sugli immobili mentre la Tasi è il tributo comunale sui servizi indivisibili, introdotte insieme alla Tari, la nuova tassa sui rifiuti che ha sostituito la TARSU e la TARES, con la IUC, l’Imposta Unica Comunale.
Da quest’anno le imposte sono state equiparate e entrambe non si pagano più sull’immobile adibito ad abitazione principale, intendendo per tale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o l’utilizzatore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’esenzione Imu e Tasi in tal caso vale però se l’immobile abitazione principale si trovi classificato in una delle seguenti categorie catastali:
- A/2 Abitazioni di tipo civile·
- A/3 Abitazioni di tipo economico·
- A/4 Abitazioni di tipo popolare ·
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare ·
- A/6 Abitazioni di tipo rurale·
- A/7 Abitazioni in villini.
Di conseguenza se l’abitazione principale rientra invece nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) si pagano sia Imu che Tasi. Vengono equiparate all’abitazione principale e come tale non pagano né l’Imu, né la Tasi:·
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;·
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:·
- l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Saldo Imu e Tasi seconda casa
Le imposte si pagano sulle seconde case a prescindere dalla categoria catastale. Inoltre se l’immobile è concesso in comodato d’uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado la base imponibile su cui calcolare sia la base imponibile Imu che Tasi viene ridotta.
Per ottenere l’agevolazione fiscale su Imu e Tasi occorre però rispettare una serie di requisiti quali:
- registrazione del contratto di comodato all’Agenzia delle Entrate (a tal proposito occorre versare l’imposta di registro di 200 euro, utilizzando il modello F23 ed indicando il codice tributo “109T”, insieme a due copie del contratto firmato e in originale, applicandovi la marca da bollo da 16 euro. Il contribuente deve anche compilare il modello 69, reperibile presso lo stesso ufficio dell’Agenzia)
- chi riceve l’immobile in comodato deve adibirlo ad abitazione principale, stabilendovi dimora e residenza anagrafica
- il proprietario non deve essere in possesso di altre seconde case nello stesso Comune. Tuttavia – ha precisato l’Agenzia delle Entrate – può fruire dello sconto anche chi possiede altri immobili non abitativi come negozi e terreni.
- la categoria catastale del fabbricato dato in uso gratuito non deve essere di lusso o di pregio (categorie catastali A/1, A/8 o A/9).
Se l’immobile è concesso in locazione a canone concordato, invece, la base imponibile si riduce del 25%. Il contratto a canone concordato è quella tipologia di contratto di locazione a prezzi calmierati.